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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2475

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino. (029U2475)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 8 febbraio 1925, n. 230, col quale l'Università di Urbino fu riconosciuta come Università libera e ne fu approvato lo statuto;
Vedute le proposte delle Autorità accademiche della detta Università di varianti allo statuto stesso;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Urbino, approvato col Nostro decreto 8 febbraio 1925, n. 230.

Art. 3. - Alla fine del primo comma si sostituisca alla alla parola «triennio» l'altra «biennio».

Art. 6. - Si aggiunga il seguente comma:

«In mancanza di un professore stabile potrà essere proposto a Preside o Direttore un professore di ruolo anche non stabile della Facoltà o della Scuola».

Art. 11. - Si sopprima la lettera b).

Art. 12., comma 1°. - Si sostituisca la frase «fra gli insegnanti stabili di materie obbligatorie», con la frase a norma dell'art. 6».

Comma 3°. - Si sostituisca alla parola «triennio n l'altra «biennio».

Art. 16., comma 1°. - Si sostituisca col seguente:

«Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti».

Art. 17. - Si sostituisca col seguente:

«Le materie d'insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto privato (due anni).

2. Istituzioni di diritto romano.

3. Storia del diritto romano.

4. Diritto civile (due anni).

5. Diritto romano (due anni).

6. Diritto e procedura penale (due anni).

7. Diritto commerciale.

8. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (due anni).

9. Diritto costituzionale.

10. Diritto internazionale.

11. Diritto ecclesiastico.

12. Diritto finanziario e Scienza delle finanze.

13. Diritto processuale civile.

14. Storia del diritto italiano (due anni).

15. Filosofia del diritto.

16. Economia politica.

17. Statistica.

18. Medicina legale.

19. Diritto agrario.

20. Legislazione sindacale e del lavoro».

Art. 18. - Agli ultimi due commi si sostituiscano i seguenti:

«Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, purché si inscrivano a non meno di 18 materie fra quelle elencate all'art. 17 e superino i relativi esami.

Lo studente non potrà presentarsi agli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto agrario, se non avrà prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato, né di diritto romano e storia del diritto italiano prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano; né di diritto ecclesiastico, internazionale, amministrativo e diritto sindacale e del lavoro, prima di aver dato gli esami di diritto costituzionale; né di medicina legale prima del diritto e procedura penale; né di scienza delle finanze prima dell'economia politica.

Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi».

Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti della Scuola di Farmacia, si apportino le seguenti modificazioni:

«11. Igiene e Batteriologia;

12. Tecnica farmaceutica (semestrale)».

Art. 40. - Si sostituisca col seguente:

«Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea o di diploma».

Art. 41. - Si sopprima il comma secondo.

Art. 43. - Si sopprima l'intero articolo.

Art. 45. - Si sopprima l'ultimo comma.

Art. 47. - Si sostituisca col seguente:

«Gli esami di profitto per la Scuola di Farmacia si danno secondo l'ordine consigliato all'art. 20, ma gli studenti sono liberi di modificare l'ordine stesso purché prendano iscrizione e sostengano i relativi esami in almeno 10 materie».

Art. 49. - Si sopprima l'ultimo comma.

Tabella A. - Alla frase: «Facoltà di Giurisprudenza: Professori di ruolo n. 9» si sostituisca l'altra «Facoltà di Giurisprudenza:
Professori di ruolo n. 10».

Tabella B. - Si aggiunga il seguente capoverso:

«Il Consiglio di amministrazione può assegnare compensi speciali ai professori di ruolo per particolari incombenze

Tabella C. - Alla voce «Professori incaricati» si sostituisca la seguente elencazione di gruppi di professori incaricati, con la retribuzione annua rispettiva:

«Professori incaricati:

1° Gruppo

Per un incarico a professori di ruolo della Università, o a persone residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio o retribuzione fissa . . .

L. 6000

2° Gruppo

Per un incarico a professori di ruolo in altra Università od Istituto Superiore, ovvero a persone non residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio . . .

L. 10.000
Per due incarichi. . . .

» 12.000

3° Gruppo

Per un incarico a persone non altrimenti stipendiate per un pubblico impiego, le quali risiedano ad Urbino in dipendenza dell'incarico stesso . . .

L. 12.000
Per due incarichi . . .

» 15.000».

Tabella G. - Si sopprima la lettera «B» nella nota apposta in calce alla tabella.

Tabella H. - Si sopprima.