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REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 243

Ulteriore proroga del termine per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (030U0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1930, n. 734 (in G.U. 17/06/1930, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-4-1930
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 gennaio  1927,  n.  33,  convertito  in
legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2493; 
 
  Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1413; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di provvedere; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari  dell'interno,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il termine stabilito nell'art. 26 del R.  decreto-legge  9  gennaio
1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre  1927,  numero  2493,
per la revisione  straordinaria  dei  precedenti  di  servizio  e  di
condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di  pubblica
sicurezza, allo  scopo  di  eliminare  gli  elementi  inidonei,  gia'
prorogato  con  la  legge  14  giugno  1928,  n.  1413,  e   col   R.
decreto-legge 21 gennaio  1929,  n.  93,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 1930. 
 
  L'efficacia  della  presente  proroga   si   estende   al   periodo
intercorrente tra la scadenza del termine, di cui al R. decreto-legge
21 gennaio 1929, n. 93, e la data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  sara'  presentato
al Parlamento per essere convertito in legge. Il  Capo  del  Governo,
Primo  Ministro  Segretario  di  Stato,   Ministro   per   l'interno,
proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di
legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 marzo 1930 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 Mussolini - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° aprile 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 295, foglio 2. - Mancini.