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REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1930, n. 243

Ulteriore proroga del termine per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (030U0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1930, n. 734 (in G.U. 17/06/1930, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-4-1930 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1927, n. 2493;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1413;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito nell'art. 26 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2493, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta di tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, allo scopo di eliminare gli elementi inidonei, già prorogato con la legge 14 giugno 1928, n. 1413, e col R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, è prorogato fino al 31 dicembre 1930.

L'efficacia della presente proroga si estende al periodo intercorrente tra la scadenza del termine, di cui al R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 295, foglio 2. - Mancini.