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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2474

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli. (029U2474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1930
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926,  n.  2090,  e  13  ottobre
1927, n. 2281, con i quali venne approvato e  modificato  lo  statuto
della Regia universita' di Napoli; 
  Vedute  le  nuove  proposte  di  modificazioni   presentate   dalle
autorita' accademiche di detta Universita'; 
  Veduti gli articoli 1 e 8O del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Napoli, approvato col  Nostro
decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato col Nostro decreto  13
ottobre 1927, n. 2281, e' ancora modificato come segue: 
  Art. 22. - Si sostituisca col seguente: 
  «Gli esami hanno luogo in due sessioni; la prima ha  inizio  subito
dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese  innanzi  il
principio del nuovo anno accademico. 
  Agli effetti della tassa di esame  e  in  ogni  caso  agli  effetti
dell'ammissione  ai  benefici  della  Cassa  scolastica   gli   esami
eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno  accademico  e  non
oltre il 30 novembre saranno  considerati  come  pertinenti  all'anno
accademico precedente». 
  Art. 24, penultimo comma. - Si sostituisca col seguente: 
  «Nel caso che l'esame verta sopra una sola materia, la  Commissione
deve essere composta di due professori ufficiali, di cui  uno  almeno
di ruolo, e di un privato docente». 
  Art. 27. - Si sostituisca col seguente: 
  «La Facolta' conferisce due lauree: in giurisprudenza e in  scienze
politiche e sociali». 
  Art. 28. - Immutate rimanendo le materie d'insegnamento dal n. 1 al
n. 18, si sostituiscano gl'insegnamenti elencati dal n. 19 in poi con
i seguenti: 
  «19. Diritto marittimo; 
  20. Diritto sindacale e corporativo; 
  21. Legislazione del lavoro; 
  22. Scienza dell'amministrazione; 
  23. Diritto industriale; 
  24. Diritto privato comparato, 
  25. Diritto pubblico comparato; 
  26. Epigrafia e papirologia giuridica; 
  27. Esegesi delle fonti di diritto romano; 
  28. Esegesi delle fonti di diritto canonico; 
  29. Istituzioni giuridiche e politiche dell'Italia meridionale; 
  30. Medicina legale». 
  Art. 31. - Si sostituisca col seguente: 
  «Le materie d'insegnamento per il  conseguimento  della  laurea  in
scienze sociali e politiche sono le seguenti: 
  I. Istituzioni di diritto civile; 
  2. Istituzioni di diritto pubblico; 
  3. Storia del diritto romano; 
  4. Storia del diritto italiano (biennale); 
  5. Filosofia del diritto; 
  6. Economia politica; 
  7. Statistica metodologica, demografica e giudiziaria; 
  8. Diritto costituzionale; 
  9. Diritto amministrativo (biennale); 
  10. Scienza delle finanze; 
  11. Diritto internazionale; 
  12. Diritto sindacale e corporativo; 
  13. Legislazione del lavoro; 
  14. Scienza dell'amministrazione; 
  15. Diritto pubblico comparato; 
  16. Contabilita' di Stato; 
  17. Economia e politica commerciale; 
  18. Economia e politica corporativa; 
  19. Storia delle dottrine economiche; 
  20. Storia economica; 
  21. Statistica economica; 
  22. Diritto diplomatico e consolare; 
  23. Legislazione coloniale; 
  24. Storia delle dottrine politiche; 
  25. Storia moderna (Facolta' di lettere); 
  26. Geografia (Facolta' di lettere); 
  27. Geografia economica e commerciale; 
  28. Storia delle relazioni internazionali. 
  Art. 32. - Si sostituisca con il seguente: 
  «Il corso di studi necessario per il conferimento della  laurea  in
giurisprudenza e quello per la laurea in scienze politiche e  sociali
si svolgono in quattro anni. 
  Nessun anno di corso e' valido se lo studente non sia inscritto  ad
almeno tre delle materie indicate per ciascuno dei due corsi di studi
negli articoli 28 e 31. 
  Per il conseguimento della laurea,  lo  studente  deve  aver  preso
iscrizione e superato l'esame in un numero di materie che importi per
la laurea in giurisprudenza un minimo di 24  corsi  annui  e  per  la
laurea in scienze politiche e sociali un minimo di 21. 
  Nelle materie biennali l'esame sara' sostenuto una sola  volta  sui
programmi dei due corsi annui di iscrizione». 
  Dopo l'art. 32 si inserisca col n. 33 il seguente: 
  «I laureati in  giurisprudenza  possono  conseguire  la  laurea  in
scienze politiche e sociali in due anni. 
  A tale scopo essi dovranno prendere iscrizione, frequentare i corsi
e sostenere gli esami in altrettante nuove materie del corso di studi
per la laurea in Scienze politiche e sociali quante ne occorrono  per
raggiungere il minimo di 19 materie del corso medesimo. 
  Il biennio potra' ridursi ad un anno, qualora,  durante  gli  studi
per la laurea  in  giurisprudenza,  oltre  il  minimo  delle  materie
prescritte  per  il  conseguimento  di  tale  laurea,  essi   abbiano
frequentato i corsi e superate  gli  esami  di  almeno  cinque  altre
materie del corso per la laurea in scienze politiche e sociali, e nel
nuovo anno di iscrizione si siano, in ogni  caso,  iscritti  a  tante
nuove  materie  di  questo  corso,  quante  ne   occorrono   per   il
raggiungimento del minimo di 19 materie per esso prescritte ». 
  In  conseguenza  dell'inserzione  dell'art.  33  si  modifichi   la
numerazione degli articoli successivi sino al 110. 
  Art. 34 (gia' 33), comma 1°. - Si sostituisca col seguente 
  «I laureati dei Regi istituti superiori di commercio  e  del  Regio
istituto superiore di scienze sociali «Cesare Alfieri» di Firenze  ed
i  laureati  in  scienze  economico-marittime  del   Regio   istituto
superiore navale possono essere iscritti al 3° anno sia del corso  di
studi per la laurea in giurisprudenza, sia di quello per la laurea in
scienze politiche e  sociali  a  condizione  che  siano  forniti  del
diploma di maturita' classica conseguito almeno due anni prima». 
  Art. 44 (gia' 43). - L'elenco delle  materie  d'insegnamento  della
Facolta' di lettere e filosofia sia modificato come segue: 
  Al n.  1,  invece  di  «Antichita'  pompeiane»  dicasi  «Antichita'
pompeiane ed ercolanensi», e al n. 15, invece di Paleografia  leggasi
«Paleografia e diplomatica». All'elenco  medesimo  sia  poi  aggiunto
l'insegnamento della «Filologia indo-europea». 
  Art. 47 (gia' 46). - Si sostituisca col seguente 
  «Per tutti i laureandi in lettere e' obbligatoria una prova 
  scritta di latino. 
  Sul detto esame scritto sara' data una speciale votazione». 
  Art. 50 (gia' 49). -- Si aggiunga il comma seguente: 
  «Nessun anno di corso e' valido ove  lo  studente  non  iscriva  ad
almeno due materie». 
  Art. 56 (gia' 55). - Si sostituisca il primo comma col seguente: 
  «Gli esami di laurea consistono nella discussione della 
  dissertazione scritta». 
  Si sopprima l'ultimo capoverso. 
  Art. 62 (gia' 61). -  L'elenco  delle  Materie  della  Facolta'  di
medicina e chirurgia si modifichi come segue: 
  Al n. 15, invece di «Medicina legale» leggasi  «Medicina  legale  e
delle assicurazioni sociali»; al n. 18, invece di  «Elettroterapia  e
radiologia» leggasi «Radiologia ed elettroterapia»; al n. 19,  invece
di «Patologia delle malattie esotiche», leggasi «Medicina  esotica  e
coloniale»; al n. 28,  invece  di  «Malattie  mediche  professionali»
leggasi  «Medicina  del  lavoro».  Si  cancelli   l'insegnamento   di
«Medicina legale carceraria» indicato al n.  32,  e  s'indichino,  in
conseguenza, i due successivi insegnamenti con i numeri 32 e33. 
  Infine  si  aggiungano  al  detto  elenco  i  quattro  insegnamenti
seguenti: 
  «34. Chimica fisica applicata alla fisiologia e alla patologia; 
  «35. Crenologia e climatologia Medica; 
  «36. Tecnica e diagnostica medica di laboratorio; 
  «37. Morfologia clinica». 
  Art. 63 (gia' 62). - Si sostituisca col seguente: 
  «Tutti gl'insegnamenti di cui all'articolo precedente sono annuali,
tranne la fisiologia e l'anatomia e istologia  patologica,  le  quali
sono biennali; l'anatomia umana normale descrittiva e topografica, la
clinica medica generale e semeiotica e la clinica chirurgica generale
o semeiotica, che sono triennali». 
  Art. 89 (gia' 88). - L'elenco delle  materie  d'insegnamento  della
Scuola di perfezionamento in pediatria si modifichi come segue: 
  «1. Semeiotica del bambino o tecnica diagnostica; 
  2. Fisiologia e psicologia del bambino; 
  3. Patologia del neonato e del lattante; 
  4. Igiene infantile e puericultura; 
  5. Pisco-patologia del bambino; 
  6. Malattie di orecchio, naso e gola dei bambini; 
  7. Malattie dei denti e protesi  dentaria  nei  bambini;  ortopedia
facciale; 
  8. Malattie degli occhi del bambino; 
  9. Chirurgia e ortopedia nell'infanzia; 
  10. Clinica pediatrica». 
  rt. 90 (gia' 89). - Si sostituisca col seguente: 
  a Gli esami di profitto sono dati in due gruppi, uno alla fine  del
primo anno, che comprende le materie segnate nei numeri 1, 2, 3, 4, e
l'altro alla fine del secondo anno, che comprende  le  altre  materie
dal n. 5 al 10». 
  Art. 99 (gia' 98). - All'elenco delle materie d'insegnamento  della
Scuola  di  perfezionamento  in  dermatologia  e   sifilografica   si
aggiungano i due insegnamenti seguenti: 
  8. Profilassi della sifilide e delle malattie veneree; 
  9. Uretroscopia e cistoscopia». 
  Art. 100 (gia' 99), comma 3°. Si sostituisca col seguente: 
  «Gli esami del secondo gruppo comprendono: Clinica  delle  malattie
veneree-sifilitiche; Tecnica terapeutica;  Indagini  di  laboratorio;
Terapia fisica delle malattie cutanee; Profilassi  della  sifilide  e
delle malattie veneree; Uretroscopia e cistoscopia». 
  Art. 104 (gia' 103). - Si sostituisca col seguente: 
  «La  Scuola  di  perfezionamento  in  medicina   legale   e   nelle
assicurazioni sociali ha la durata di un anno». 
  Art. 105 (gia' 104). - Si sostituisca col seguente: 
  «Gl'insegnamenti sono distribuiti nei seguenti quattro 
  gruppi: 
  1° La medicina legale nei riguardi del diritto civile e 
  penale: 
  a) questioni  generali-Denteologia,  responsabilita'  professionale
ecc.; 
  b) capacita' civile ed imputabilita'; 
  c) questioni medico-legali riflettenti la sessualita'; 
  d) morte violenta e lesioni personali; 
  e) tossicologia; 
  f) necroscopia e ricerche di laboratorio. 
  2° La medicina legale rispetto alla  criminalita'  e  ai  mezzi  di
prevenzione e di difesa sociale: 
  a) medicina legale carceraria; 
  b) antropologia criminale; 
  o) medicina sociale. 
  3° La medicina legale rispetto alla  legislazione  assicurativa  ed
alla tutela del lavoro: 
  a) infortuni del lavoro; 
  b) malattie professionali; 
  c) invalidita' e rieducazione professionale. 
  4° Legislazione civile, penale e delle assicurazioni:  legislazione
del lavoro, dell'emigrazione, del Patronato nazionale, ecc.». 
  Art. 108 (gia' 107), comma 1°. - Si sostituisca col seguente: 
  «Gli esami di profitto si danno alla fine del corso sui  tre  primi
gruppi d'insegnamento elencati nell'art. 105». 
  Art. 109 (gia' 108), comma primo. - Si sostituisca col seguente: 
  «Possono  essere  ammessi,  come  semplici   uditori,   a   singoli
insegnamenti, i laureati in giurisprudenza, specie quelli dell'ordine
giudiziario e della polizia giudiziaria». 
  Comma terzo: si sostituisca col seguente: 
  «Gli  uditori  che  sostengono  esami  sugli  insegnamenti  seguiti
ricevono un attestato». 
  Art. 111 (gia' 110). - All'elenco delle materie  d'insegnamento  si
aggiunga: 
  «39. Chimica farmaceutica e tossicologica». 
  Art. 111. - Si abolisca. 
  Art.  131.  -  Si  abolisca  e  si  modifichi  in  conseguenza   la
numerazione degli articoli successivi. 
  Art. 131 (gia' 132). - Si sostituisca il seguente: 
  «Il 4° anno del corso per il diploma ed il 5° anno del corso per la
laurea sono destinati alla pratica professionale presso una  farmacia
autorizzata». 
  Art. 137 (gia' 138). - Il penultimo capoverso sia cosi' completato: 
  «c) nella discussione sulla posologia, sull'arte  del  ricettare  e
sulla farmacopea ufficiale». 
  Art. 140 (gia' 141), comma 1°. - Si sostituisca col seguente: 
  «I laureati in chimica sono ammessi di regola al 3° anno del  corso
per il diploma ed al 4° del corso per la laurea,  salvo  che  abbiano
superato l'esame di chimica farmaceutica  ed  almeno  frequentato  il
corso di materia medica, nel qual caso il Consiglio della Scuola puo'
ammetterli rispettivamente al 4° od al 5° anno, tenendo  conto  della
carriera scolastica». 
  Dello stesso articolo si modifichi il terzultimo capoverso nel modo
seguente: 
  «I laureati in medicina veterinaria possono essere  ammessi  al  3°
anno sia del corso per il  diploma  che  del  corso  per  la  laurea,
purche' forniti del  diploma  di  maturita'  classica  o  scientifica
conseguito almeno due anni innanzi». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1930 - Anno VIII 
    Atti del Governo, registro 294, foglio 178. - Ferzi