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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2474

Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli. (029U2474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2090, e 13 ottobre 1927, n. 2281, con i quali venne approvato e modificato lo statuto della Regia università di Napoli;
Vedute le nuove proposte di modificazioni presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato col Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, è ancora modificato come segue:
Art. 22. - Si sostituisca col seguente:
«Gli esami hanno luogo in due sessioni; la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente».
Art. 24, penultimo comma. - Si sostituisca col seguente:
«Nel caso che l'esame verta sopra una sola materia, la Commissione deve essere composta di due professori ufficiali, di cui uno almeno di ruolo, e di un privato docente».
Art. 27. - Si sostituisca col seguente:
«La Facoltà conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali».
Art. 28. - Immutate rimanendo le materie d'insegnamento dal n. 1 al n. 18, si sostituiscano gl'insegnamenti elencati dal n. 19 in poi con i seguenti:
«19. Diritto marittimo;
20. Diritto sindacale e corporativo;
21. Legislazione del lavoro;
22. Scienza dell'amministrazione;
23. Diritto industriale;
24. Diritto privato comparato,
25. Diritto pubblico comparato;
26. Epigrafia e papirologia giuridica;
27. Esegesi delle fonti di diritto romano;
28. Esegesi delle fonti di diritto canonico;
29. Istituzioni giuridiche e politiche dell'Italia meridionale;
30. Medicina legale».
Art. 31. - Si sostituisca col seguente:
«Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze sociali e politiche sono le seguenti:
I. Istituzioni di diritto civile;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Storia del diritto romano;
4. Storia del diritto italiano (biennale);
5. Filosofia del diritto;
6. Economia politica;
7. Statistica metodologica, demografica e giudiziaria;
8. Diritto costituzionale;
9. Diritto amministrativo (biennale);
10. Scienza delle finanze;
11. Diritto internazionale;
12. Diritto sindacale e corporativo;
13. Legislazione del lavoro;
14. Scienza dell'amministrazione;
15. Diritto pubblico comparato;
16. Contabilità di Stato;
17. Economia e politica commerciale;
18. Economia e politica corporativa;
19. Storia delle dottrine economiche;
20. Storia economica;
21. Statistica economica;
22. Diritto diplomatico e consolare;
23. Legislazione coloniale;
24. Storia delle dottrine politiche;
25. Storia moderna (Facoltà di lettere);
26. Geografia (Facoltà di lettere);
27. Geografia economica e commerciale;
28. Storia delle relazioni internazionali.
Art. 32. - Si sostituisca con il seguente:
«Il corso di studi necessario per il conferimento della laurea in giurisprudenza e quello per la laurea in scienze politiche e sociali si svolgono in quattro anni.
Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia inscritto ad almeno tre delle materie indicate per ciascuno dei due corsi di studi negli articoli 28 e 31.
Per il conseguimento della laurea, lo studente deve aver preso iscrizione e superato l'esame in un numero di materie che importi per la laurea in giurisprudenza un minimo di 24 corsi annui e per la laurea in scienze politiche e sociali un minimo di 21.
Nelle materie biennali l'esame sarà sostenuto una sola volta sui programmi dei due corsi annui di iscrizione».
Dopo l'art. 32 si inserisca col n. 33 il seguente:
«I laureati in giurisprudenza possono conseguire la laurea in scienze politiche e sociali in due anni.
A tale scopo essi dovranno prendere iscrizione, frequentare i corsi e sostenere gli esami in altrettante nuove materie del corso di studi per la laurea in Scienze politiche e sociali quante ne occorrono per raggiungere il minimo di 19 materie del corso medesimo.
Il biennio potrà ridursi ad un anno, qualora, durante gli studi per la laurea in giurisprudenza, oltre il minimo delle materie prescritte per il conseguimento di tale laurea, essi abbiano frequentato i corsi e superate gli esami di almeno cinque altre materie del corso per la laurea in scienze politiche e sociali, e nel nuovo anno di iscrizione si siano, in ogni caso, iscritti a tante nuove materie di questo corso, quante ne occorrono per il raggiungimento del minimo di 19 materie per esso prescritte ».
In conseguenza dell'inserzione dell'art. 33 si modifichi la numerazione degli articoli successivi sino al 110.
Art. 34 (già 33), comma 1°. - Si sostituisca col seguente
«I laureati dei Regi istituti superiori di commercio e del Regio istituto superiore di scienze sociali «Cesare Alfieri» di Firenze ed i laureati in scienze economico-marittime del Regio istituto superiore navale possono essere iscritti al 3° anno sia del corso di studi per la laurea in giurisprudenza, sia di quello per la laurea in scienze politiche e sociali a condizione che siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima».
Art. 44 (già 43). - L'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sia modificato come segue:
Al n. 1, invece di «Antichità pompeiane» dicasi «Antichità pompeiane ed ercolanensi», e al n. 15, invece di Paleografia leggasi «Paleografia e diplomatica». All'elenco medesimo sia poi aggiunto l'insegnamento della «Filologia indo-europea».
Art. 47 (già 46). - Si sostituisca col seguente
«Per tutti i laureandi in lettere è obbligatoria una prova
scritta di latino.
Sul detto esame scritto sarà data una speciale votazione».
Art. 50 (già 49). -- Si aggiunga il comma seguente:
«Nessun anno di corso è valido ove lo studente non iscriva ad almeno due materie».
Art. 56 (già 55). - Si sostituisca il primo comma col seguente:
«Gli esami di laurea consistono nella discussione della
dissertazione scritta».
Si sopprima l'ultimo capoverso.
Art. 62 (già 61). - L'elenco delle Materie della Facoltà di medicina e chirurgia si modifichi come segue:
Al n. 15, invece di «Medicina legale» leggasi «Medicina legale e delle assicurazioni sociali»; al n. 18, invece di «Elettroterapia e radiologia» leggasi «Radiologia ed elettroterapia»; al n. 19, invece di «Patologia delle malattie esotiche», leggasi «Medicina esotica e coloniale»; al n. 28, invece di «Malattie mediche professionali» leggasi «Medicina del lavoro». Si cancelli l'insegnamento di «Medicina legale carceraria» indicato al n. 32, e s'indichino, in conseguenza, i due successivi insegnamenti con i numeri 32 e33.
Infine si aggiungano al detto elenco i quattro insegnamenti seguenti:
«34. Chimica fisica applicata alla fisiologia e alla patologia;
«35. Crenologia e climatologia Medica;
«36. Tecnica e diagnostica medica di laboratorio;
«37. Morfologia clinica».
Art. 63 (già 62). - Si sostituisca col seguente:
«Tutti gl'insegnamenti di cui all'articolo precedente sono annuali, tranne la fisiologia e l'anatomia e istologia patologica, le quali sono biennali; l'anatomia umana normale descrittiva e topografica, la clinica medica generale e semeiotica e la clinica chirurgica generale o semeiotica, che sono triennali».
Art. 89 (già 88). - L'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di perfezionamento in pediatria si modifichi come segue:
«1. Semeiotica del bambino o tecnica diagnostica;
2. Fisiologia e psicologia del bambino;
3. Patologia del neonato e del lattante;
4. Igiene infantile e puericultura;
5. Pisco-patologia del bambino;
6. Malattie di orecchio, naso e gola dei bambini;
7. Malattie dei denti e protesi dentaria nei bambini; ortopedia facciale;
8. Malattie degli occhi del bambino;
9. Chirurgia e ortopedia nell'infanzia;
10. Clinica pediatrica».
rt. 90 (già 89). - Si sostituisca col seguente:
a Gli esami di profitto sono dati in due gruppi, uno alla fine del primo anno, che comprende le materie segnate nei numeri 1, 2, 3, 4, e l'altro alla fine del secondo anno, che comprende le altre materie dal n. 5 al 10».
Art. 99 (già 98). - All'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografica si aggiungano i due insegnamenti seguenti:
8. Profilassi della sifilide e delle malattie veneree;
9. Uretroscopia e cistoscopia».
Art. 100 (già 99), comma 3°. Si sostituisca col seguente:
«Gli esami del secondo gruppo comprendono: Clinica delle malattie veneree-sifilitiche; Tecnica terapeutica; Indagini di laboratorio;
Terapia fisica delle malattie cutanee; Profilassi della sifilide e delle malattie veneree; Uretroscopia e cistoscopia».
Art. 104 (già 103). - Si sostituisca col seguente:
«La Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali ha la durata di un anno».
Art. 105 (già 104). - Si sostituisca col seguente:
«Gl'insegnamenti sono distribuiti nei seguenti quattro
gruppi:
1° La medicina legale nei riguardi del diritto civile e
penale:
a) questioni generali-Denteologia, responsabilità professionale ecc.;
b) capacità civile ed imputabilità;
c) questioni medico-legali riflettenti la sessualità;
d) morte violenta e lesioni personali;
e) tossicologia;
f) necroscopia e ricerche di laboratorio.
2° La medicina legale rispetto alla criminalità e ai mezzi di prevenzione e di difesa sociale:
a) medicina legale carceraria;
b) antropologia criminale;
o) medicina sociale.
3° La medicina legale rispetto alla legislazione assicurativa ed alla tutela del lavoro:
a) infortuni del lavoro;
b) malattie professionali;
c) invalidità e rieducazione professionale.
4° Legislazione civile, penale e delle assicurazioni: legislazione del lavoro, dell'emigrazione, del Patronato nazionale, ecc.».
Art. 108 (già 107), comma 1°. - Si sostituisca col seguente:
«Gli esami di profitto si danno alla fine del corso sui tre primi gruppi d'insegnamento elencati nell'art. 105».
Art. 109 (già 108), comma primo. - Si sostituisca col seguente:
«Possono essere ammessi, come semplici uditori, a singoli insegnamenti, i laureati in giurisprudenza, specie quelli dell'ordine giudiziario e della polizia giudiziaria».
Comma terzo: si sostituisca col seguente:
«Gli uditori che sostengono esami sugli insegnamenti seguiti ricevono un attestato».
Art. 111 (già 110). - All'elenco delle materie d'insegnamento si aggiunga:
«39. Chimica farmaceutica e tossicologica».
Art. 111. - Si abolisca.
Art. 131. - Si abolisca e si modifichi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi.
Art. 131 (già 132). - Si sostituisca il seguente:
«Il 4° anno del corso per il diploma ed il 5° anno del corso per la laurea sono destinati alla pratica professionale presso una farmacia autorizzata».
Art. 137 (già 138). - Il penultimo capoverso sia così completato:
«c) nella discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea ufficiale».
Art. 140 (già 141), comma 1°. - Si sostituisca col seguente:
«I laureati in chimica sono ammessi di regola al 3° anno del corso per il diploma ed al 4° del corso per la laurea, salvo che abbiano superato l'esame di chimica farmaceutica ed almeno frequentato il corso di materia medica, nel qual caso il Consiglio della Scuola può ammetterli rispettivamente al 4° od al 5° anno, tenendo conto della carriera scolastica».
Dello stesso articolo si modifichi il terzultimo capoverso nel modo seguente:
«I laureati in medicina veterinaria possono essere ammessi al 3° anno sia del corso per il diploma che del corso per la laurea, purché forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni innanzi».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 294, foglio 178. - Ferzi