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REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 174

Restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi, che si esportano. (030U0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1930 al: 17-4-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;
Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa la restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi, che si esportano.

I quantitativi di cotone da ammettere al beneficio di cui al precedente comma saranno accertati con le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 147. - Mancini.