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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 141

Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione di imposte di consumo. (030U0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1930, n. 963 (in G.U. 24/07/1930, n. 172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1930 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere le cinte daziarie dei Comuni chiusi e di abolire i dazi interni di consumo in tutti i Comuni del Regno, sostituendoli con talune imposte di consumo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal primo aprile 1930 sono abolite le cinte daziarie dei Comuni chiusi e sono inoltre aboliti in tutti i Comuni del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente, i dazi di consumo istituiti dai Comuni, a termini dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e delle leggi e dei decreti successivamente emanati.
Dalla stessa data è pure abolito l'addizionale comunale di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1925, n. 2112.