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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1930, n. 105

Aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione. (030U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 maggio 1930, n. 611 (in G.U. 27/05/1930, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1971)
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Testo in vigore dal:  10-3-1930 al: 2-6-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, sull'importazione, fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;
Visto l'art. 9 della Convenzione tra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale in vigore per gli apparecchi d'accensione e la convenienza di riservare al Consorzio Industrie Fiammiferi l'importazione, la fabbricazione e la vendita nel Regno degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia che nell'uso possono sostituire i fiammiferi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per qualsiasi apparecchio d'accensione, ossia qualunque oggetto capace di produrre fiammella, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi, per ogni pietrina focaia e per ogni parte o pezzo di ricambio degli apparecchi anzidetti, tanto se fabbricati quanto se importati pel consumo nell'interno del Regno, indipendentemente in questo secondo caso dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:
1° Per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia:
a) L. 50 (lire cinquanta) se di platino o d'oro oppure d'altro metallo comunque platinato o dorato anche parzialmente;
b) L. 30 (lire trenta) se d'argento o d'altro metallo comunque, anche parzialmente, argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga od in altra materia;
c) L. 20 (lire venti) se di metallo comune o d'altra materia non di pregio, senza rivestimenti od ornamentazioni.
2° Per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:
d) L. 50 (lire cinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;
e) L. 50 (lire cinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure d'altro metallo comunque platinato, dorato od inargentato anche parzialmente;
f) L. 30 (lire trenta) se utilizza il riscaldamento d'un Conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia.
3° Per ogni pietrina focaia od altra materia similare e per ogni resistenza o conduttore impiegato negli apparecchi di cui alle precedenti lettere e) ed f):
g) L. 0,45 per ogni pietrina focaia cilindrica di m/m 2.8 di diametro e m/m 5 di lunghezza;
h) L. 0,70 per ogni pietrina focaia prismatica piccola delle dimensioni di m/m 2x3x5;
i) L. 4,50 per ogni pietrina focaia prismatica grande delle dimensioni di m/m 3x4x45.5;
l) entro i limiti da L. 0,45 a L. 5 sarà stabilito con decreto Ministeriale il diritto fisso dovuto per ogni pietrina focaia avente dimensioni diverse da quelle sopra previste, o per ogni unità di altra materia similare od anche per ogni resistenza o conduttore che possa separarsi dal corpo dell'apparecchio, e ciò a seconda delle rispettive dimensioni o della durata nell'uso.
4° Per i pezzi di ricambio il diritto dovuto sarà determinato con decreto Ministeriale in misura non inferiore ad un quinto del diritto stabilito dal presente articolo per gli apparecchi di eguale metallo e non superiore a tale diritto.
Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere variate le misure dei diritti fissi di cui al presente articolo.
La riscossione o, nei casi previsti dalla Convenzione annessa al presente decreto, l'accertamento dei diritti, erariali sopraindicati viene effettuato dalle dogane e dagli uffici tecnici di finanza rispettivamente all'atto dello sdoganamento od all'atto dell'estrazione dai magazzini delle fabbriche degli apparecchi o pezzi di ricambio destinati al consumo interno ed in ogni caso contro applicazione sui medesimi di apposito contrassegno da imprimersi mediante bollo a punzone.
Sono esenti dal pagamento del diritto fisso gli apparecchi d'accensione e le pietrine focaie destinate all'estero.