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REGIO DECRETO 18 novembre 1929, n. 2335

Modificazioni al regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76. (029U2335)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1902, n. 1717, concernente la revisione periodica del classamento dei terreni inscritti nel nuovo catasto;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, concernente la revisione generale degli estimi catastali;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, concernente la costituzione delle Commissioni censuarie, la revisione generale degli estimi e l'attivazione del nuovo catasto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Agli articoli 103, 104, 105, 110, 111, 123, 124 e 129 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1

Art. 103. - Danno luogo ad aumento:

a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;

c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, o da altre leggi;

e) la revisione del classamento dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe;

f) la cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitù militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;

g) il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica.

Art. 104. - Danno luogo a diminuzione:

a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva, per forza maggiore o per naturale esaurimento;

b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;

c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;

d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;

e) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;

f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.

Art. 105. - Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'art. 110.

Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.

Art. 110. - I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, ed i terreni dei quali si rivede il classamento, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguali qualità e classe dello stesso Comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti.

Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto, od ai terreni dei quali si rivede il classamento, non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano per essi speciali qualità e classi e la relativa tariffa si determina dalla Sezione tecnica catastale in base ai criteri adottati nella revisione generale degli estimi catastali disposta col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17. Queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici finanziari, sono comunicate alla Commissione censuaria comunale che entro sessanta giorni dall'avuta comunicazione ha facoltà di ricorrere, pel tramite della Sezione tecnica catastale, alla Commissione censuaria centrale che decide in via definitiva.

La Sezione tecnica catastale trasmette il reclamo della Commissione censuaria comunale alla Commissione censuaria provinciale che, entro trenta giorni, deve restituirglielo munito del suo parere. Il reclamo ed il parere saranno inoltrati a cura della Sezione tecnica catastale alla Commissione censuaria centrale cui spetta di stabilire definitivamente le nuove tariffe.

Art. 111. - I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono. La facoltà concessa ai possessori di chiedere la revisione della coltura con la quale i loro beni sono inscritti in catasto può essere esercitata ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo della imposta terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente. I cambiamenti, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.

Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo:

a) quando per speciali circostanze il Ministro per le finanze lo ritenga necessario;

b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dalla Sezione catastale.

Art. 123. - Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, a mezzo degli Uffici distrettuali delle imposte, fa notificare i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore.

Questi potrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello, quando siano state variate la qualità o la classe dei terreni; ed alla Intendenza di finanza in prima istanza ed al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) in appello, quando le variazioni non riflettano la qualità o la classe predette. Le decisioni in appello del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) sono definitive; contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. I reclami contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e della Intendenza debbono essere prodotti dagli interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avuta notificazione. Il diritto di appello e di ricorso per violazione di legge o per questione di massima spetta anche alla Sezione tecnica catastale.

Quando la revisione della qualità o della classe si estenda ad un numero rilevante delle particelle del Comune, i risultati di essa e le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali sugli eventuali reclami potranno essere portati a conoscenza degli interessati nei modi e nei termini di cui all'art. 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, invece che mediante notificazioni individuali.
In tal caso gli atti saranno resi ostensibili per trenta giorni entro i quali dovranno essere prodotti i reclami, gli appelli ed i ricorsi per violazione di legge o per questioni di massima.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro trenta giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune. Trascorsi altri trenta giorni dal termine predetto senza che la Commissione competente si sia pronunziata, si potranno portare a ruolo, salvi gli eventuali rimborsi, i risultati della revisione, se si tratta di reclamo di prima istanza, le decisioni della Commissione censuaria comunale, se si tratta di ricorso in appello.

I reclami dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del podestà, all'Ufficio distrettuale delle imposte.

Art. 124. - Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati, ogni qualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denuncia od il reclamo non avevano fondamento nel presente regolamento e nelle norme ed istruzioni che regolano la formazione del nuovo catasto o la revisione della qualità o della classe catastale.

Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dalla Sezione catastale, e approvate dall'intendente di finanza della Provincia con decreto motivato, si procederà nel modo stabilito con l'art. 101.

Art. 129. - Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali, in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verificazione. La stessa norma si applicherà anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 116.

Per le verificazioni straordinarie domandate dagli interessati ai sensi dell'art. 111, lettera b), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data del deposito di cui al predetto art. 111.

Le norme esposte nei due alinea precedenti non valgono nei riguardi delle variazioni di rendita dipendenti dalla revisione della coltura domandata dal possessore. Di esse si terrà conto, agli effetti dell'imposta e mediante rimborsi ove occorra, a datare dall'anno successivo alla presentazione in termini della domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 292, foglio 140. - Mancini.