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REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1929, n. 2150

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. (029U2150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752 (in G.U. 16/01/1931, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 15-1-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  procedere   al
riordinamento legislativo della materia concernente le concessioni di
ferrovie e di altri mezzi di trasporto  per  rendere  possibile,  fra
l'altro, sia  la  regolare  esecuzione  dei  lavori  delle  linee  in
costruzione, sia il riassetto tecnico ed amministrativo  delle  linee
in esercizio,  talune  delle  quali  presentano  deficienze  di  tale
entita', da non consentire veruna dilazione; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le ferrovie pubbliche che saranno concesse in costruzione e  in
esercizio  all'industria  privata   potra'   essere   accordata   una
sovvenzione unica chilometrica entro il limite massimo di  L.  50,000
per cinquanta anni,  oltre  la  sovvenzione  supplementare  entro  il
limite massimo di L. 8000 a chilometro di cui all'art. 7  lettera  a)
del R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, per le linee da  costruirsi  a
trazione elettrica. 
 
  Per le ferrovie pubbliche d'interesse locale che non  costituiscano
prolungamento,  diramazione  e  parte  comunque  di  altre   ferrovie
d'interesse regionale, e che presentino caratteristiche economiche di
costruzione e di  esercizio,  il  limite  massimo  della  sovvenzione
governativa non potra' superare L.  35,000  a  km.  se  abbiano  sede
propria e L. 20,000 se insistano  per  la  maggiore  parte  del  loro
percorso su' strada ordinaria. 
 
  Sono abrogate le disposizioni in vigore  per  l'assegnazione  della
sovvenzione governativa a tramvie extraurbane di nuova concessione.