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REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2049

Modificazioni al regolamento sugli esami per gli Istituti medi d'istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico. (029U2049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 26-12-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054; 
 
  Veduto il regolamento 4 maggio 1925,  n.  653,  sugli  alunni,  gli
esami e le tasse scolastiche per gli Istituti medi d'istruzione; 
 
  Veduti i Nostri decreti 5 maggio 1927, nn. 740 e 741; 
 
  Veduto il Nostro decreto 18 aprile 1929, n. 673; 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 80 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e' sostituito il
seguente: 
 
  «Alla fine dei primi due trimestri di scuola  e  al  termine  delle
lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto  e  di
condotta degli alunni».