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REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2049

Modificazioni al regolamento sugli esami per gli Istituti medi d'istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico. (029U2049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  26-12-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse scolastiche per gli Istituti medi d'istruzione;
Veduti i Nostri decreti 5 maggio 1927, nn. 740 e 741;
Veduto il Nostro decreto 18 aprile 1929, n. 673;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 80 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituito il seguente:

«Alla fine dei primi due trimestri di scuola e al termine delle lezioni il Collegio dei professori delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni».