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REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1530

Nuove disposizioni in materia di bonifica integrale. (029U1530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-9-1929 al: 18-4-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con l'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la costruzione delle strade, degli acquedotti, come per la esecuzione in generale di miglioramenti fondiario-agrari interessanti più fondi, possono costituirsi consorzi tra i proprietari nei modi previsti per la costituzione di consorzi di bonifica idraulica di prima categoria.

Il provvedimento di costituzione dei consorzi è promosso dal Ministero dei lavori pubblici o da quello dell'economia nazionale secondo la rispettiva competenza.

I consorzi amministrativi esistenti possono assumere l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere previste nella legge per la bonifica integrale, con deliberazioni di assemblee, prese a termini dei rispettivi statuti.

Tanto ai consorzi appositamente costituiti, quanto ai consorzi preesistenti che si assumano di eseguire le opere anzidette, si applicano le disposizioni in vigore per i consorzi di bonifica idraulica, fatta eccezione per quelle concernenti privilegi tributari. Le stesse disposizioni si applicano ai consorzi per la trasformazione fondiaria dei terreni ed ai consorzi d'irrigazione.

Restano, ad ogni modo, salve le attribuzioni dei Ministeri competenti, secondo le leggi in vigore.