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LEGGE 29 giugno 1929, n. 1366

Legge organica sulla produzione zootecnica. (029U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 23-8-1929
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Allo scopo di promuovere l'incremento  ed  il  miglioramento  della
produzione  bovina,  ovina  e  suina,  il   Ministero   dell'economia
nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni Provincia del Regno, di un
programma organico e metodico di attivita' deliberato  dal  Consiglio
provinciale dell'economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di
agricoltura,  alla  quale  e'  inoltre  affidata   l'esecuzione   del
programma stesso. 
 
  Le iniziative per le quali e' ammesso  il  contributo  dello  Stato
sono le seguenti: 
 
    a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate
di ottimi riproduttori che si  riconoscano  idonei  al  miglioramento
della  produzione  locale  sulla  base  di  un  razionale   indirizzo
preventivamente tracciato; 
 
    b)  selezione  e  razionale  allevamento  di  scelti  nuclei   di
riproduttori; 
 
    c) istituzione di libri genealogici; 
 
    d) introduzione e  diffusione  della  coltivazione  delle  piante
foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento; 
 
    e) diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici
ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame; 
 
    f) rassegne e  concorsi  zootecnici  ove  siano  in  rapporto  di
stretta dipendenza con l'attuazione delle altre  iniziative  comprese
nel programma di attivita' e risultino quindi indispensabili  per  il
buon esito di quest'ultimo; 
 
    g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione  funzionale
del bestiame; 
 
    h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti  da  nuclei  gia'
selezionati.