stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 giugno 1929, n. 1366

Legge organica sulla produzione zootecnica. (029U1366)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  23-8-1929 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni Provincia del Regno, di un programma organico e metodico di attività deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di agricoltura, alla quale è inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.

Le iniziative per le quali è ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:

a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;

b) selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;

c) istituzione di libri genealogici;

d) introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;

e) diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;

f) rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attività e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;

g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;

h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei già selezionati.