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LEGGE 27 giugno 1929, n. 1108

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria. (029U1108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1929 al: 14-3-1981
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Art. 1



Chiunque trasporti carbone fossile per ferrovia o tramvia, o lo scarichi nei porti è tenuto a pagare un diritto fisso erariale di una lira per ogni tonnellata di combustibile trasportato o scaricato.