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LEGGE 27 giugno 1929, n. 1108

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria. (029U1108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-7-1929
al: 14-3-1981
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque trasporti carbone fossile per ferrovia  o  tramvia,  o  lo
scarichi nei porti e' tenuto a pagare un diritto  fisso  erariale  di
una lira per ogni tonnellata di combustibile trasportato o scaricato.