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LEGGE 6 giugno 1929, n. 1024

Provvedimenti a favore dell'incremento demografico. (029U1024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1929 al: 24-6-1930
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Art. 1



In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso può costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parità di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.