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LEGGE 27 maggio 1929, n. 810

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - VII. (029U0810)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1982)
Testo in vigore dal: 11-2-1982
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, ai quattro allegati
annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa  Sede  e
l'Italia, l'11 febbraio 1929. 
                                                                ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio - 2 febbraio 1982,
n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 10/02/1982, n. 40), ha dichiarato: 
  - "la illegittimita' costituzionale  dell'art.  1  della  legge  27
maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato,  dei  quattro  allegati
annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede  e
l'Italia, l'11  febbraio  1929),  limitatamente  all'esecuzione  data
all'art. 34, comma sesto,  del  Concordato,  e  dell'art.  17,  comma
secondo, della  legge  27  maggio  1929,  n.  847  (Disposizioni  per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte  in  cui
le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di
rendere  esecutiva  la  sentenza  del  tribunale  ecclesiastico,  che
pronuncia la  nullita'  del  matrimonio,  spetta  accertare  che  nel
procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato  assicurato
alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a  difesa  dei
propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga  disposizioni
contrarie all'ordine pubblico italiano"; 
  - "la illegittimita' costituzionale  dell'art.  1  della  legge  27
maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato,  dei  quattro  allegati
annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede  e
l'Italia, l'11  febbraio  1929),  limitatamente  all'esecuzione  data
all'art.  34,  commi  quarto,  quinto  e  sesto,  del  Concordato,  e
dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929,  n.  847  (Disposizioni  per
l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte  in  cui
le suddette norme prevedono che  la  Corte  d'appello  possa  rendere
esecutivo agli effetti civili  il  provvedimento  ecclesiastico,  col
quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e
ordinare l'annotazione nei registri  dello  stato  civile  a  margine
dell'atto di matrimonio."