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LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3503

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, che dà esecuzione alle dieci Convenzioni stipulate in date diverse fra l'Italia e l'Austria, per il riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali. (028U3503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-4-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n.  988,
che da' esecuzione ai seguenti Atti, stipulati a Vienna fra  l'Italia
e l'Austria, alla data per ciascuno indicata, per il riparto, a norma
dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti  di
assicurazioni sociali: 
 
    1° Convenzione relativa all'Istituto  generale  di  assicurazione
pensioni agli impiegati (29 marzo 1924); 
 
    2° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
del Consorzio delle ferrovie austriache (29 marzo 1924); 
 
    3° Convenzione relativa all'Istituto  di  assicurazione  pensioni
della Societa' delle ferrovie locali  e  a  scartamento  ridotto  (18
giugno 1924); 
 
    4° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
dei minatori (18 giugno 1924); 
 
    5° Convenzione  relativa  alla  Cassa  di  soccorso  in  caso  di
malattia  dell'Amministrazione   delle   vecchie   ferrovie   statali
austriache e ai suoi fondi separati (18 giugno 1924); 
 
    6° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
degli operai in Salisburgo (17 settembre 1924); 
 
    7° Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di
malattia per gli  impiegati  e  operai  del  tratto  austriaco  della
Compagnia delle ferrovie del Sud (27 settembre 1924); 
 
    8° Convenzione relativa all'Istituto di  assicurazione  infortuni
degli operai in Graz (17 gennaio 1925); 
 
    9° Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di  assicurazione
pensioni agli impiegati (17 gennaio 1925); 
 
    10° Convenzione relativa al comune di Vienna,  Istituto  comunale
di assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio
e dell'industria (17 gennaio 1925). 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Mussolini - Mosconi - Martelli 
                                        - Giuriati - Ciano.           
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.