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REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 988

Esecuzione delle Convenzioni pel riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali, stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria in date diverse. (028U0988)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 dicembre 1928, n. 3503 (in G.U. 12/04/1929, n. 86).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  10-7-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 275 del Trattato di pace di San Germano;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alle ratifiche delle Convenzioni pel riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali, stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria in date diverse;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali, stipulati fra l'Italia e l'Austria, pel riparto, a norma dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali:

1° Convenzione relativa all'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati, stipulata a Vienna il 29 marzo 1924;

2° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni del Consorzio delle ferrovie austriache, stipulata a Vienna il 29 marzo 1924;

3° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione pensioni della Società delle ferrovie locali e a scartamento ridotto, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924;

4° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni dei minatori, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924;

5° Convenzione relativa alla Cassa di soccorso in caso di malattia dell'Amministrazione delle vecchie ferrovie statali austriache e ai suoi fondi separati, stipulata a Vienna il 18 giugno 1924;

6° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Salisburgo, stipulata a Vienna il 27 settembre 1924;
7° Convenzione relativa alla vecchia Cassa di soccorso in caso di malattia per gli impiegati e operai del tratto austriaco della Compagnia delle ferrovie del Sud, stipulata a Vienna il 27 settembre 1924;

8° Convenzione relativa all'Istituto di assicurazione infortuni degli operai in Graz, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925;

9° Convenzione relativa agli Istituti ausiliari di assicurazione pensioni agli impiegati, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925;

10° Convenzione relativa al comune di Vienna, Istituto comunale di assicurazione, e alla Cassa pensioni degli impiegati del commercio e dell'industria, stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925.