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LEGGE 3 gennaio 1929, n. 151

Modificazioni all'art. 68 del testo unico delle leggi sul lotto. (029U0151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-3-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 68 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456, è integrato alla lettera a) del seguente comma:

«L'assimilazione si estende altresì ai concorsi a premi di qualsiasi forma intesi ad accreditare, con mezzi e per fini reclamistici, determinati prodotti e ad eccitarne la diffusione e lo smercio».

Ed alla lettera b) dell'altro comma seguente:

«Sono eccettuate dal divieto le operazioni promosse da enti pubblici, istituti di beneficenza od associazioni che si propongono scopi culturali od assistenziali, e l'assegnazione, mediante sorteggio fra i depositanti, di premi per parte delle Casse di risparmio e Istituti di credito, nel fine di incoraggiare e diffondere lo spirito della previdenza: con che, però, si promuova e si ottenga per esse preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.