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REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3018

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (028U3018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Roma, modificato col successivo Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2819;
Vedute le proposte di nuove modificazioni ed aggiunte allo statuto, fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Lo statuto della Regia università di Roma, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato col successivo decreto 13 ottobre 1927, n. 2819, è ancora modificato come segue:

Art. 1. - Comma 1°. - All'elenco delle Facoltà e Scuole costituenti l'Università si aggiunga la seguente: «Scuola di Statistica».

Art. 1. - Comma 2°. - All'elenco degli Istituti e delle Scuole annesse alla Facoltà di Giurisprudenza si aggiunga, fra la «Scuola di applicazione giuridico-criminale» e la «Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti orientali» il seguente:

«L'Istituto di Diritto aeronautico (seminario)».

Art. 39. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

«Istituto di diritto aeronautico.

Art. . . .

L'Istituto di diritto aeronautico, ordinato come Seminario, ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio del Diritto aeronautico e delle discipline con questo annesse.

Art. . . .

Possono inscriversi all'Istituto gli studenti e i laureati in giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri inscritti all'Università come uditori.

Art. . . .

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli inscritti, che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. . . .

Il professore ufficiale di Diritto aeronautico è il direttore dell'Istituto».

Art. 53. - L'insegnamento n. 12 si completi nel modo seguente:

«Storia politica moderna (biennale)».

Art. 70. - All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di Lettere e Filosofia si aggiunga, fra l'insegnamento n. 21 («Lingue e Letterature neolatine») e quello n. 22 («Numismatica») il seguente:

«n. 22. - Linguistica neolatina».

Di conseguenza viene modificata la numerazione dei successivi insegnamenti compresi in questo articolo.

Art. 96. - Si sostituisca col seguente:

«Il corso della Scuola di Filologia moderna ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;

2. Lingue e letterature neolatine;

3. Lingua e letteratura francese;

4. Lingua e letteratura spagnuola;

5. Lingua e letteratura inglese;

6. Lingua e letteratura tedesca;

7. Lingua e letteratura polacca;

8. Linguistica neolatina.

Nella Scuola saranno inoltre impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Storia delle lingue germaniche e anglosassoni;

2. Storia della critica e della storiografia letteraria.

Tali insegnamenti saranno tenuti:

a) da un professore ufficiale come parte del corso accademico annuale o come incarico gratuito;

b) da un libero docente come parte del corso libero».

Art. 266. - Si sostituisca col seguente:

«Alla Scuola sono ammessi gli studenti che abbiano compiuto nella Facoltà di Scienze il biennio preparatorio agli studi di ingegneria, ovvero il primo biennio per le lauree in matematica o in fisica, e i diplomati della Scuola speciale di Statistica».

Art. 292. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

«Titolo X.

Scuola speciale di Statistica.

Art. . . .

La Scuola speciale di Statistica conferisce, dopo un corso biennale di studi, il diploma occorrente per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, esame che conferisce il titolo di statistico, specifico per l'assunzione in uffici statistici di amministrazioni pubbliche e private.

Art. . . .

Il titolo di studii medi richiesto per l'ammissione alla Scuola di Statistica è il diploma di maturità classica o il diploma di maturità scientifica.

Per l'ammissione in base a lauree, diplomi o attestati di studi, conseguiti presso altre Facoltà, Scuole o Istituti superiori, decide il Consiglio della Scuola caso per caso, semprechè l'aspirante sia fornito del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. . . .

Il direttore della Scuola di Statistica è il titolare della cattedra di Politica e Statistica economica e direttore dell'Istituto di Statistica e Politica economica della Facoltà di Scienze politiche.

Il Consiglio della Scuola di Statistica si compone dei professori di ruolo della Regia università che insegnano le materie obbligatorie della Scuola e, per gli oggetti di cui all'articolo 10, comma 4°, del regolamento generale universitario, anche dei professori non di ruolo, incaricati dell'insegnamento di tali materie obbligatorie.

Art. . . .

Per conseguire il diploma di Statistica lo studente deve frequentare dieci insegnamenti e sostenere gli esami. Cinque di essi sono obbligatori e cioè:

1. Statistica metodologica;

2. Demografia;

3. Statistica e politica economica;

4. Geografia politica ed economica;

5. Antropologia.

Gli altri cinque sono scelti fra i corsi delle varie Facoltà, coordinati fra loro in modo che rispondano - a giudizio del direttore della Scuola - ad uno dei seguenti indirizzi scientifici: economico, finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico.

All'uopo lo studente deve indicare nella domanda di iscrizione, o in apposita dichiarazione fatta entro i quattro mesi successivi, il piano dei propri studi.

Art. . . .

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver frequentato, almeno per un anno scolastico, compiendovi esercitazioni e pagando i relativi contributi di laboratorio, i seguenti Istituti universitari:

1. Istituto di Statistica e Politica economica;

2. Istituto di Geografia;

3. Istituto di Antropologia.

Art. . . .

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie.

L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta, su argomento statistico scelto dal candidato tra le materie obbligatorie della Scuola. L'argomento della dissertazione deve tuttavia essere sottoposto dal candidato, almeno sei mesi prima della discussione, all'approvazione del direttore della Scuola, il quale deve accertarsi della preparazione del candidato.

Art. . . .

Le tasse e le sopratasse della Scuola di Statistica sono le stesse delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. . . .

La Commissione per l'esame di diploma è costituita di sette membri, di cui almeno uno libero docente o cultore di discipline statistiche.