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LEGGE 16 dicembre 1928, n. 3042

Istituzione di «Uffici movimento ufficiali» della marina mercantile presso le Capitanerie di porto. (028U3042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1929 al: 27-7-2006
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Art. 1




Presso le Capitanerie di porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare è istituito un «Ufficio movimento ufficiali» diretto e gestito dall'autorità portuaria.

L'imbarco degli ufficiali e degli allievi ufficiali sia di coperta che di macchina dovrà operarsi esclusivamente per il tramite di tale ufficio.