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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, n. 2307

Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Esercizio del credito navale). (028U2307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 13 dicembre 1928, n. 3040 (in G.U. 09/01/1929, n. 7).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-11-1928 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di armonizzare le disposizioni che regolano l'esercizio del credito navale da parte del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali con quelle recentemente emanate nei riguardi dei privilegi e delle ipoteche navali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, istituto con R. decreto del 20 dicembre 1914; n. 1375, autorizzato all'esercizio del credito navale con decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, e con R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1687; continuerà ad esercitare il credito navale, sette l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 seguenti.