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REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2250

Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino. (028U2250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-11-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, col quale fu approvato il nuovo statuto della libera Università di Camerino;
Vedute le proposte delle Autorità accademiche della detta Università di varianti allo statuto stesso;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Camerino, approvato col Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2838.
Art. 6. - Si sostituisca col seguente:

«II

Rettore dura in ufficio un biennio». Art. 7, comma 2°. - Alla parola «triennio» si sostituisca «biennio».

Art. 1

Art. 10, comma 1°. - Si sostituisca col seguente:

«Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti».

Art. 19. - Si sostituisca col seguente:

«Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto;

2. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche;

3. Istituzioni di diritto civile;

4. Diritto costituzionale;

5. Economia politica;

6. Scienza delle finanze e diritto finanziario;

7. Statistica e demografia;

8. Diritto civile (corso biennale);

9. Diritto romano ed esegesi delle fonti (corso biennale);

10. Diritto commerciale, con nozioni di Diritto bancario;

11. Diritto e procedura penale (corso biennale);

12. Diritto internazionale e storia dei trattati;

13. Storia del diritto italiano;

14. Diritto processuale civile;

15. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (corso biennale);

16. Diritto canonico;

17. Diritto ecclesiastico;

18. Legislazione sindacale e del lavoro;

19. Contabilità di Stato e nozioni di ragioneria pubblica;

20. Diritto agrario;

21. Medicina legale (corso semestrale);

22. Legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale);

23. Lingua tedesca (corso biennale)».

Art. 20. - Si sostituisca col seguente:

«Gli studenti, per conseguire la laurea in Giurisprudenza, debbono inscriversi ad almeno 18 materie fra quelle elencate all'articolo precedente e sostenere i relativi esami.

«A questo effetto l'iscrizione a due corsi semestrali viene considerata come inscrizione ad un corso annuale».

Art. 21. - Si sostituisca col seguente:

«La Facoltà consiglia il seguente piano di studi:

Anno 1°:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto;

2. Istituzioni di diritto civile;

3. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche;

4. Diritto costituzionale;

5. Lingua tedesca.

Anno 2°:

1. Diritto romano ed esegesi delle fonti;

2. Storia del diritto italiano;

3. Economia politica;

4. Statistica e demografia;

5. Diritto processuale civile;

6. Diritto penale;

7. Lingua tedesca.

Anno 3°:

1. Diritto romano ed esegesi delle fonti;

2. Diritto civile;

3. Diritto e procedura penale (con esercitazioni);

4. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;

5. Diritto commerciale con nozioni di Diritto bancario;

6. Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Anno 4°:

1. Diritto civile (con esercitazioni);

2. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione;

3. Diritto internazionale e storia dei trattati;

4. Legislazione sindacale e del lavoro;

5. Un'altra materia annuale o due semestrali a scelta.

Lo studente può modificare, entro i limiti di cui all'articolo 20, il piano di studi proposto».

Art. 48, comma 1°. - Si sostituisca col seguente:

«La nomina degli aiuti e degli assistenti è fatta dal Consiglio d'amministrazione in seguito a concorso giudicato da un Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, di cui fa parte il Direttore dell'Istituto al quale devesi provvedere».

Art. 57. - Si sostituisca col seguente:

«I professori, gli impiegati ed i salariati di ruolo sono, dal momento della loro assunzione in servizio, inscritti all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Ad essi ed alla famiglia spetta il diritto alla pensione o alla indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349.

«Il contributo che, a norma delle leggi suddette, è a carico del personale, sarà corrisposto, ratealmente, mediante ritenuta sullo stipendio, in proporzione del 9% a carico dell'Università, dell'11% a carico dell'assicurato sullo stipendio lordo».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 104. - Casati.