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LEGGE 5 luglio 1928, n. 1760

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno. (028U1760)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-8-1928
al: 21-12-1949
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
portante provvedimenti per  l'ordinamento  del  credito  agrario  nel
Regno, con le seguenti modificazioni: 
 
                               Capo I. 
                  Le operazioni di credito agrario. 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario
sono distinte in operazioni: 
 
    a) di esercizio; 
 
    b) di miglioramento. 
 
                               Art. 2. 
 
  Sono operazioni di credito agrario di esercizio: 
 
    1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie  e  per  la
utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti; 
 
    2° i prestiti per l'acquisto di bestiame,  macchine  ed  attrezzi
agricoli; 
 
    3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli  depositati  in
luogo di pubblico o privato deposito; 
 
    4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie: 
 
      a) per acquisto di  cose  utili  alla  gestione  delle  aziende
agrarie dei soci; 
 
      b)  per  anticipazioni  ai  soci  in  caso  di   utilizzazione,
trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti. 
 
  I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1,  2  e  3  possono
essere  concessi  a  privati,  enti  ed  associazioni  che  conducono
direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo  o  di  un
contratto comunque denominato. 
 
                               Art. 3. 
 
  Sono operazioni di credito  agrario  di  miglioramento  prestiti  e
mutui per gli scopi seguenti: 
 
    a) esecuzione di piantagioni, e trasformazioni culturali; 
 
    b) costruzione di strade poderali; 
 
    c) sistemazione di terreni; 
 
    d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta siepi  ed
ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi; 
 
    e) costruzione  e  riattamento  di  fabbricati  rurali  destinati
all'alloggio  dei  coltivatori,  al  ricovero  del  bestiame  e  alla
conservazione delle scorte e  dei  prodotti  agricoli,  nonche'  alla
manipolazione di questi; 
 
    f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua  potabile
e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni; 
 
    g) applicazioni dell'elettricita'  all'agricoltura,  sistemazioni
montane,  rimboschimenti  e  qualsiasi   altra   opera   diretta   al
miglioramento stabile dei fondi. 
 
  Sono  altresi'  considerate  operazioni  di  credito   agrario   di
miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite  nel
regolamento, i mutui per: 
 
    1°  acquisto  di  terreni,  per  la  formazione   della   piccola
proprieta' coltivatrice; 
 
    2° acquisto di terreni,  affrancazione  di  canoni  e  livelli  e
trasformazione  di  debiti  fondiari  che   abbiano   per   fine   il
miglioramento stabile dei fondi; 
 
    3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per  uso
collettivo di conservazione  e  distribuzione  di  merci  agricole  e
prodotti agrari, e per deposito di bestiame. 
 
                               Art. 4. 
 
  I prestiti e mutui di cui alle  lettere  a)  a  g)  del  precedente
articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che
posseggono o conducono  terreni  in  forza  di  un  titolo  il  quale
consenta  la  esecuzione  dei  lavori  e  delle  opere,  l'assunzione
dell'onere del mutuo  e  la  prestazione  delle  garanzie  richieste,
nonche'  a  consorzi  di  bonifica,  di  irrigazione  e  simili,  che
provvedono alla esecuzione di opere di bonificamento e  miglioramento
agrario nell'interesse dei consorziati. 
 
                               Art. 5. 
 
  I  prestiti  di  cui  al  n.  1  dell'art.   2   avranno   scadenza
rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione
o trasformazione del prodotto. 
 
  I prestiti di cui al n. 2  dell'art.  2  saranno  estinti  in  rate
annuali non superiori a cinque. 
 
  I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera b), dell'art. 2  avranno
scadenza all'epoca nella quale la  vendita  dei  prodotti  puo'  aver
luogo senza danno dei produttori. 
 
  I prestiti di cui al n. 4, lettera a), dell'art. 2  dovranno  avere
scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla  scadenza  essere
sostituiti in tutto o in parte con cambiali  rilasciate  dai  singoli
soci. 
 
  I prestiti e mutui di cui all'art. 3  dovranno  essere  estinti  in
rate annuali, il cui numero  massimo  non  puo'  eccedere  quello  di
trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti  sono
divenuti produttivi. 
 
                               Art. 6. 
 
  I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto  di
cambiale agraria. 
 
  I prestiti o i mutui di cui all'art. 3 saranno di  regola  concessi
previa stipulazione di apposito contratto  e  dietro  prestazione  di
garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea  dall'istituto  mutuante.
Qualora  peraltro  la  natura,  la  entita'  e  le  modalita'   della
operazione lo consentano, potranno essere effettuati  anche  mediante
sconto di cambiali agrarie,  purche'  pero'  l'operazione  non  abbia
durata superiore a cinque anni. 
 
  Nei casi di mutui a  consorzi,  con  garanzia  di  delegazione  sui
contributi consorziali,  esigibili  con  i  privilegi  delle  imposte
dirette, i mutui saranno fatti  alle  stesse  condizioni  e  con  gli
stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa  depositi
e prestiti dall'art. 78 della legge 2 gennaio  1913,  n.  453  (testo
unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75,
77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge. 
 
                               Art. 7. 
 
  La cambiale agraria, che e' equiparata ad  ogni  effetto  di  legge
alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione: 
 
    a) dello scopo del prestito; 
 
    b) del fondo per il quale il prestito e' concesso o del luogo  in
cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da
conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli
attrezzi da acquistare; 
 
    c) delle garanzie delle quali il prestito e' assistito. Nei  casi
in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno,  sarAnno
indicati  nella  cambiale  gli   estremi   dei   relativi   atti   di
costituzione. 
 
  Per le cambiali non  eccedenti  le  L.  5000  il  croce  segno  del
debitore, che dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per
impedimento fisico, e' sufficiente per tutti gli effetti di legge. La
cambiale pero' deve essere controfirmata da due testimoni  capaci  di
intervenire validamente negli atti pubblici a'  termini  delle  leggi
vigenti, e la loro  firma  sara'  autenticata  da  un  notaio  o  dal
podesta' o dal giudice conciliatore: l'autenticazione e' gratuita. 
 
                               Art. 8. 
 
  I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati
sopra i frutti pendenti e quelli raccolti  nell'anno  della  scadenza
del prestito e sopra le derrate che si  trovano  nelle  abitazioni  e
fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai  medesimi.  Tale
privilegio si esercitera', per quante riguarda le concimazioni  e  le
colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno
successivo. 
 
  Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in  confronto  di
chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo  entro  l'Anno  in  cui
scade il prestito o la singola rata di esso. In  caso  di  mancato  o
insufficiente  raccolto  il  privilegio  si  trasferisce  sui  frutti
dell'annata successiva. 
 
  Quando il debitore e' un mezzadro o colono parziario, il privilegio
si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate  ad  esso
spettanti. 
 
  I prestiti  per  gli  scopi  di  cui  al  n.  2  dell'art.  2  sono
privilegiati  rispettivamente  sul  bestiame,  le  macchine   e   gli
attrezzi. 
 
  Il privilegio di cui al presente articolo segue  immediatamente  il
privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'articolo  1956  del
Codice civile, ed e' preferito a tutti i privilegi speciali  indicati
nell'art. 1958 di detto Codice. 
 
                               Art. 9. 
 
  A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, nn.  1  e  2,  e
all'art. 3, puo' essere costituito un  privilegio  speciale  sopra  i
frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che  si
trovano nei fondi  rustici  del  debitore  e  provenienti  dai  fondi
medesimi, e sopra tutto cio' che serve a coltivare  ed  a  fornire  i
fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti
assistiti da privilegio legale a' sensi dell'articolo precedente. 
 
  Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario: 
 
    a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato,
nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito
il privilegio e particolarmente indicati gli scopi  e  le  condizioni
dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore; 
 
    b)  che  abbia  acquistato   data   certa   per   effetto   della
registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui  circoscrizione
e' posto il fondo; 
 
    c)  che  sia  iscritto  sul  registro   speciale   tenuto   dalla
Conservatoria  delle  ipoteche  del  luogo  nel  quale   e'   situato
l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e  dove
queste si trovano. 
 
  L'iscrizione,  senza   responsabilita'   del   conservatore   delle
ipoteche, non  potra'  aver  luogo  che  su  richiesta  dell'istituto
autorizzato ad esercitare il  credito  agrario  che  ha  concesso  il
prestito. 
 
  Il detto privilegio  puo'  essere  costituito  per  la  durata  del
prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso  per  una  durata
non  maggiore  di  anni  cinque.  Tuttavia  puo'  essere  validamente
rinnovato prima della scadenza per un  altro  periodo  parimenti  non
maggiore di anni cinque. 
 
  Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui  al
n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, ma nel concorso con  creditori
ipotecari  iscritti  anteriormente  alla  data  dell'iscrizione   del
privilegio  speciale,  l'istituto  mutuante   non   potra'   ottenere
collocazione anteriore a quella dei  creditori  ipotecari,  rimanendo
ferma,  in  questo  caso,  la  collocazione  degli  altri   creditori
privilegiati eventualmente concorrenti secondo  le  disposizioni  del
Codice civile. 
 
  In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio  ai  sensi
del presente articolo, non puo'  essere  eseguita  la  tradizione  al
compratore,  se  prima  non  sia   stato   soddisfatto   il   credito
dell'istituto mutuante. 
 
  Il venditore, che ne abbia  eseguita  la  tradizione  e  non  abbia
soddisfatto  il  credito  dell'istituto   mutuante,   incorre   nelle
penalita' previste dall'articolo seguente; e il compratore e'  tenuto
a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro
il venditore. 
 
                              Art. 10. 
 
  Quando il debitore deteriora o distrae gli  oggetti  sottoposti  al
privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del  presente  decreto,  oppure
impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito  per  scopi
diversi da quelli per i quali fu concessa,  e'  punito  con  le  pene
comminate dall'art. 203 del Codice penale. 
 
  Nei  casi  predetti,  e  allorche'   il   debitore   abbandoni   la
coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo  o  per  colpa,
diminuisca notevolmente le garanzie  all'istituto  creditore,  questo
puo' chiedere la risoluzione del contratto a termini  dell'art.  1165
del Codice civile. 
 
                              Art. 11. 
 
  Se il debitore non versa integralmente,  alle  scadenze  stabilite,
l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di  esso,  il
pretore del mandamento,  su  istanza  dell'istituto  mutuante,  puo',
assunte sommarie informazioni, ordinare il  sequestro  e  la  vendita
degli oggetti sottoposti a privilegio. 
 
  La vendita seguira' senza  formalita'  giudiziarie,  con  le  norme
dell'art. 68 del Codice di commercio. 
 
                              Art. 12. 
 
  Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste dal  n.
3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora  il  debitore  non  paghi
alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il
debitore  non  estingua  il  debito  nel  termine  di  giorni   sette
dall'invito  ricevuto  mediante  lettera   raccomandata,   l'istituto
sovventore ha diritto  di  far  vendere  il  pegno  senza  formalita'
giudiziarie, con le modalita' degli  articoli  477,  478  e  479  del
Codice di commercio. 
 
                               Capo II 
     Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario. 
 
                              Art. 13. 
 
  Sono autorizzati a compiere le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio gli enti morali aventi per  fine  l'esercizio  del  credito
agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari.  Tali
istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il
cui  ordinamento  e  funzionamento   sara'   regolato   dalle   norme
regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei Comuni  dove
dette istituzioni siano piu' di una, esse potranno  essere  fuse  con
decreto  del  Ministro  per  l'economia  nazionale  in  unica   Cassa
comunale. Gli atti con i quali sara' eseguita  tale  fusione  saranno
soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro  ed
ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle  ipoteche.  Le
Casse comunali di  credito  agrario  di  nuova  istituzione  dovranno
essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal  Ministro
per l'economia nazionale. 
 
  Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale  a
compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e - in quanto
abbiano disponibilita' per  impieghi  a  lungo  termine  -  anche  le
operazioni di credito  agrario  per  miglioramenti,  ai  sensi  delle
disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti  di
pieta', gli istituti ordinari e cooperativi di  credito,  i  consorzi
agrari, le  associazioni  agrarie  legalmente  costituite  e  l'Opera
nazionale per i combattenti. 
 
  Possono essere autorizzati a  compiere  le  operazioni  di  credito
agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli istituti
di credito fondiario  e  la  Cassa  nazionale  per  le  assicurazioni
sociali. 
 
  Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario
di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro e della
cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14. 
 
                              Art. 14. 
 
  Sono incaricati di coordinare, indirizzare  ed  integrare  l'azione
creditizia degli enti ed istituti locali a  favore  dell'agricoltura,
nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti: 
 
     1°  nelle  tre  Venezie,   la   Sezione   di   credito   agrario
dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle  Venezie,
costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n.  1793,
e 13 agosto 1926,  n.  1504;  nonche',  per  il  credito  agrario  di
miglioramento a lungo termine, anche la Sezione  di  credito  agrario
dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie; 
 
     2° nella Lombardia, una Sezione di credito agrario da istituirsi
presso la Cassa di risparmio delle  Provincie  lombarde,  alla  quale
potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati
ad esercitare il credito agrario nelle Provincie medesime; 
 
     3° nel Piemonte, un Istituto  federale  di  credito  agrario  da
costituirsi tra l'Istituto delle Opere pie di San Paolo, le Casse  di
risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario
nella regione; 
 
     4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la  Liguria,
istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802; 
 
     5° nell'Emilia e Romagne, una  Sezione  di  credito  agrario  da
istituirsi presso la  Cassa  di  risparmio  di  Bologna,  alla  quale
potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati
ad  esercitare  il  credito  agrario  nelle  Provincie   emiliane   e
romagnole; 
 
     6° nella Toscana, un Istituto federale  di  credito  agrario  da
costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di  risparmio,
la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in  Firenze  e  gli
istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione; 
 
     7° nelle  provincie  delle  Marche,  dell'Umbria  e  del  Lazio,
l'Istituto di credito agrario per  l'Italia  centrale,  costituito  e
funzionante ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923,  n.
3139, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692; 
 
     8° nelle provincie dell'Abruzzo,  del  Molise,  della  Campania,
delle Puglie, della Basilicata  e  delle  Calabrie,  una  Sezione  di
credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella  quale
sono  fuse  le  Casse  provinciali  di  credito  agrario  di  Aquila,
Avellino, Benevento,  Campobasso,  Caserta,  Chieti,  Foggia,  Lecce,
Salerno e Teramo, la Cassa di credito  agrario  di  Bari-Taranto,  la
Cassa di credito agrario per  la  Basilicata  e  l'Istituto  Vittorio
Emanuele III per il credito  agrario  nelle  Calabrie,  istituiti  ed
operanti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9  luglio  1908,
n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70,  e  dei  Regi
decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre
1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317; 
 
     9° nella Sicilia, la Sezione di credito  agrario  del  Banco  di
Sicilia, istituita a norma del R. decreto-legge  7  giugno  1920,  n.
775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione,  ai
sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15; 
 
    10° nella  Sardegna,  un  Istituto  di  credito  agrario  per  la
Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario
di Cagliari e  di  Sassari,  istituite  ed  operanti  a  norma  degli
articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre  1907,  n.  844,  del
decreto Luogotenenziale 23  agosto  1917,  n.  1592,  della  legge  8
ottobre 1920, n. 1479, e del R. decreto-legge 29  dicembre  1922,  n.
1824. 
 
                              Art. 15. 
 
  Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento  e  il  funzionamento
degli istituti indicati nell'articolo  precedente  saranno  stabilite
come appresso: 
 
    1° per le Sezioni di credito agrario  dell'Istituto  federale  di
credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa  di  risparmio
delle Provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna, e per
gli Istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana
saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per
l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
    2° per gli Istituti  di  credito  agrario  per  la  Liguria,  per
l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese  tra  le  norme
regolamentari per l'esecuzione del presente decreto; 
 
    3° per le Sezioni di credito agrario del Banco di  Napoli  e  del
Banco di Sicilia, formeranno  oggetto  di  apposite  disposizioni  da
approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con  il
Ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei  detti
Banchi. 
 
                              Art. 16. 
 
  Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1
del R. decreto-legge  29  luglio  1925,  n.  1317,  le  anticipazioni
accordate, a norma  dell'articolo  stesso,  all'Istituto  di  credito
agrario per la Liguria, in  L.  2,000,000,  all'Istituto  di  credito
agrario  per  l'Italia  centrale,  in  L.  16,666,666,   alle   Casse
provinciali di credito agrario  di  Cagliari  e  di  Sassari,  in  L.
6,500,000 e L. 5,500,000, sono rispettivamente  devolute  ad  aumento
del patrimonio dei  detti  istituti  e  dell'istituendo  Istituto  di
credito agrario per la Sardegna. 
 
                              Art. 17. 
 
  Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario
di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti,  Foggia,
Lecce, Salerno e Teramo,  della  Cassa  di  credito  agrario  per  le
provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito  agrario  per  la
Basilicata e dell'Istituto  Vittorio  Emanuele  III  per  il  credito
agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della Sezione
di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sara' surrogata alle
dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi
raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno  assunti  dalla
Cassa di risparmio del Banco di Napoli. 
 
  Alla formazione del patrimonio della sua Sezione di credito agrario
il  Banco  di  Napoli  dovra'  destinare  una  somma  non   inferiore
all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse  e
dell'Istituto indicati al comma precedente e comunque non inferiore a
L. 100,000,000. 
 
  Le  sedi  delle  Casse  e  dell'Istituto  su   menzionati   saranno
trasformate in sedi provinciali della Sezione di credito agrario  del
Banco di Napoli. 
 
  La Sezione  predetta  utilizzera'  le  organizzazioni  esistenti  e
provvedera' perche' le disponibilita' di ciascuna  delle  dette  sedi
provinciali non siano diminuite in  confronto  di  quelle  assicurate
alle rispettive Provincie dalle disposizioni finora in vigore. 
 
                              Capo III. 
    Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento. 
 
                              Art. 18. 
 
  E' autorizzata la costituzione di un  Consorzio  nazionale  per  il
credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto. 
 
  Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale  di
detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il  Banco  di  Sicilia,
l'Istituto di credito delle Casse di risparmio,  la  Cassa  nazionale
per  le  assicurazioni   sociali,   l'Istituto   nazionale   per   le
assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli  infortuni
sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della  cooperazione,  gli
istituti indicati ai nn. 1 a 10 dell'art. 14  del  presente  decreto,
nonche' gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza
e di risparmio che ne ottengano  l'autorizzazione  con  provvedimento
del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le
finanze. 
 
  La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli  operai
sul lavoro e' autorizzata a versare, in  conto  della  sua  quota  di
concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui
all'art. 9 del decreto  Luogotenenziale  23  agosto  1917,  n.  1450,
modificato come all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre  1925,  n.
2050. 
 
  L'atto costitutivo del Consorzio sara' approvato con decreto emesso
dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per
le finanze. 
 
  L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione
composto di nove membri. 
 
  Il  Ministro  per  l'economia  nazionale,  con  decreto  emesso  di
concerto col Ministro  per  le  finanze,  nomina  fra  i  membri  del
Consiglio stesso un  presidente  ed  un  Comitato  esecutivo  di  tre
membri. 
 
                              Art. 19. 
 
  Il  Consorzio  e'  autorizzato  ad   emettere   buoni   fruttiferi,
nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore
agli  anni  cinque,  ed  obbligazioni  nominative  o  al   portatore,
rimborsabili mediante sorteggio  in  relazione  all'ammortamento  dei
mutui. 
 
  Le obbligazioni saranno ammesse di diritto  alle  quotazioni  nelle
borse del Regno. 
 
  Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia,  la
Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per  i  combattenti,  la
Cassa nazionale delle  assicurazioni  sociali,  l'Istituto  nazionale
delle assicurazioni, la Cassa  nazionale  di  assicurazione  per  gli
infortuni sul lavoro, gli istituti privati  di  assicurazione  e  gli
istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati, anche in
deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad  acquistare
i buoni e le obbligazioni del Consorzio. 
 
                              Art. 20. 
 
  Le norme  per  l'Ordinamento  ed  il  funzionamento  del  Consorzio
saranno stabilite nello statuto che sara' deliberato dal Consiglio di
amministrazione, ed approvato, con  suo  decreto,  dal  Ministro  per
l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze. 
 
                              Capo IV. 
            Disposizioni generali, finali e transitorie. 
 
                              Art. 21. 
 
  Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9
del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo  saranno
scritti su carta da bollo da L. 2, soggetti alla tassa  fissa  minima
di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione  di  tali
atti avra' luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge
di registro. 
 
  Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati
nell'art. 14, il Consorzio nazionale per  il  credito  agrario  e  la
Banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni  di
credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa sugli affari
e  dall'imposta  di  ricchezza  mobile,  tanto  sui  redditi  propri,
derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli  interessi
passivi corrisposti dal Consorzio nazionale per  il  credito  agrario
sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che  emetteranno  ai  sensi
dell'art. 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'Erario una  quota
di abbonamento annua in ragione di centesimi  dieci  per  ogni  cento
lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, da  patrimonio  e
riserve, da depositi e da buoni fruttiferi e da obbligazioni  emesse.
Nell'abbonamento sono comprese anche le  tasse  di  ogni  specie  che
sarebbero dovute  sui  ricorsi,  documenti  ed  atti  occorrenti  per
comprovare la proprieta', la liberta' ed  il  valore  degli  immobili
offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione. 
 
  L'accertamento  di   quest'annua   tassa   in   abbonamento   sara'
disciplinato con decreto del Ministro per le finanze. 
 
  Dalle  esenzioni  di  cui  sopra  si  intendono  pero'  escluse  le
cambiali, le compra-vendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore
investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il
Consorzio hanno facolta'  di  fare  eseguire  ricerche  sui  registri
catastali e di estrarne appunti senza spese. 
 
  In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti  per
intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. 
 
                              Art. 22. 
 
  E' affidato  agli  istituti  di  cui  all'art.  14  il  compito  di
concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i  mutui  agli
invalidi di guerra ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n.
1125, e 1° luglio 1926, n. 1143. 
 
  Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati  dagli  istituti
predetti, dalla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e dal
Consorzio nazionale  per  il  credito  agrario,  potra'  essere,  dal
Ministero  dell'economia  nazionale,  accordato   un   concorso   nel
pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero predetto, entro
il limite massimo del 2.50 per cento. La relativa spesa fara'  carico
al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia nazionale a sensi dell'art.  4  del
R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte  stralciata  e
destinata alla  concessione  di  contributi  statali  sui  mutui  per
costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei  Regi  decreti-legge  5
aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733. 
 
  Dopo   l'entrata   in   vigore   del   presente   decreto   nessuna
autorizzazione a concedere mutui di miglioramento,  con  il  concorso
dello Stato nel pagamento degli interessi, potra' essere concessa  ad
istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente. 
 
  Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso  dello  Stato  nel
pagamento degli interessi, accordate ai sensi del  Regio  decreto  30
dicembre 1923, n. 3139, e del R. decreto-legge 11 settembre 1925,  n.
1733, sarAnno valide solamente per i mutui, concessi  dagli  istituti
che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati  entro  il  30
giugno 1928. 
 
  A formazione  della  quota  di  partecipazione  al  patrimonio  del
Consorzio nazionale per  il  credito  agrario,  da  conferirsi  dallo
Stato, e' devoluta la parte  delle  somme  stanziate  negli  esercizi
1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  4  del  R.
decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno  1928  risultera'
non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel  pagamento
degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel
presente articolo al netto dello stanziamento anno  di  L.  1,000,000
per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali
di cui all'ultima parte del comma 2° del presente articolo. 
 
                              Art. 23. 
 
  Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai  sensi
del presente decreto ed il Consorzio nazionale per il credito agrario
sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale,
che la  esercitera'  nei  modi  che  saranno  stabiliti  nelle  norme
regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. 
 
  La vigilanza sulle Casse comunali di credito  agrario  puo'  essere
dal Ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14. 
 
  Qualora il Ministero ritenga  che  una  Cassa  comunale  non  possa
utilmente  funzionare,  puo'  affidare   la   gestione   all'istituto
regionale autorizzato ad operare nel Comune in cui trovasi  la  Cassa
ai sensi del ricordato art. 14 del presente decreto. 
 
                              Art. 24. 
 
  All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli Istituti di
credito agrario dell'Italia meridionale continentale e della Sardegna
continueranno a provvedere i Consigli di amministrazione in carica ed
i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione  non  possa
esserne assunta dalla Sezione di credito agrario del Banco di  Napoli
e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna. 
 
  Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto  del  Ministro
per l'economia nazionale, l'Istituto di credito agrario per  l'Italia
centrale continuera' ad operare in provincia  di  Grosseto  e  potra'
partecipare all'Istituto federale di credito agrario per  la  Toscana
previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto. 
 
                              Art. 25. 
 
  Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al Regno
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e
con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211. 
 
  Qualora nel presente decreto  sia  fatto  riferimento,  in  materia
civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel
Regno  e  non  ancora  estese  ai  territori  annessi,  si  intendono
richiamate le corrispondenti  o  analoghe  disposizioni  del  cessato
regime che vigono nei territori medesimi. 
 
  E' data facolta' al Governo del Re di provvedere con decreto Reale,
promosso dal Ministro per l'economia nazionale  di  concerto  con  il
Ministro per le finanze, alla  emanazione  di  norme  interpretative,
regolamentari  e  transitorie  che   possano   eventualmente   essere
necessarie per l'applicazione  del  presente  decreto  nei  territori
annessi. 
 
                              Art. 26. 
 
  Sono abrogati il testo unico 9 aprile 1922,  n.  932,  e  qualsiasi
altra disposizione di carattere legislativo  in  materia  di  credito
agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non
sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata. 
 
  Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del  detto  testo  unico
rimangono in vigore nei confronti  del  Consorzio  nazionale  per  il
credito agrario, degli Istituti indicati all'art. 14  e  delle  Casse
comunali di credito agrario. 
 
  Il Ministro per l'economia nazionale e' autorizzato a  dettare,  di
concerto con il Ministro per le finanze, le  norme  per  l'esecuzione
del presente decreto. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge.  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla
presentazione del relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a San Rossore, addi' 5 luglio 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                            Belluzzo - Rocco - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.