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LEGGE 14 giugno 1928, n. 1352

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche. (028U1352)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1928 al: 21-12-2008
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Art. 1




Il concessionario del servizio di radioaudizioni circolari ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo, saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi, il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta alla settimana.