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REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1003

Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro. (028U1003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  2-6-1928 al: 31-12-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;
Ritenuta la necessità di disciplinare la domanda e l'offerta di lavoro secondo i fini dell'ordinamento corporativo dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentite le Corporazioni interessate, ove esistano, saranno istituiti, man mano che se ne riconosca l'opportunità, per le singole categorie, uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

Gli uffici hanno sede presso i Sindacati dei lavoratori.

Il decreto istitutivo di ogni ufficio di collocamento ne determinerà la competenza territoriale e quella per categoria professionale e per genere di produzione.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali in vigore, relative al collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, ed alla assunzione del personale dipendente dai titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche.