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REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 489

Sostituzione dell'art. 46 del regolamento 17 gennaio 1926, n. 596, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (028U0489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1928
al: 18-2-1929
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380; 
 
  Visto l'art. 46 del regolamento approvato  con  il  R.  decreto  17
gennaio 1926, n. 596; 
 
  Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 17 gennaio 1926,
n. 596, e' abrogato e sostituito dal seguente: 
 
  «La Commissione  che  conferisce  le  promozioni  nei  gradi  delle
guardie scelte, dei brigadieri e  dei  marescialli  del  Corpo  degli
agenti di pubblica sicurezza e' composta: 
 
    1° del capo  della  Divisione  delle  forze  armate  di  polizia,
presidente; 
 
    2° del capo della 1ª sezione della Divisione stessa; 
 
    3° di un altro capo sezione appartenente alla Direzione  generale
di pubblica sicurezza; 
 
    4° di un ispettore generale di  pubblica  sicurezza  o  questore,
membri; 
 
    5° di un funzionario del  Ministero  dell'interno  di  grado  non
inferiore al nono, segretario con diritto a voto. 
 
  «In caso di assenza del capo della Divisione delle forze armate  di
polizia, la presidenza della Commissione verra' assunta da  un  altro
capo divisione della Direzione generale di pubblica sicurezza. 
 
  «Per le promozioni nei gradi delle guardie scelte, dei brigadieri e
dei marescialli appartenenti alla Divisione speciale  di  polizia  di
Roma, in luogo del capo sezione di cui al n. 3 del presente articolo,
fara' parte della Commissione il comandante della Divisione stessa. 
 
  «Alla suddetta Commissione e' altresi'  devoluta  la  scelta  degli
agenti da promuoversi ai gradi superiori in conformita'  all'art.  11
del citato R. decreto-legge 11 dicembre 1927, numero 2380». 
 
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 marzo 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Mussolini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1928 - Anno VI 
 
    Atti dei Governo, registro 270, foglio 168. - Casati.