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REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 489

Sostituzione dell'art. 46 del regolamento 17 gennaio 1926, n. 596, per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (028U0489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1928 al: 18-2-1929
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 46 del regolamento approvato con il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 46 del regolamento approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La Commissione che conferisce le promozioni nei gradi delle guardie scelte, dei brigadieri e dei marescialli del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza è composta:

1° del capo della Divisione delle forze armate di polizia, presidente;

2° del capo della 1ª sezione della Divisione stessa;

3° di un altro capo sezione appartenente alla Direzione generale di pubblica sicurezza;

4° di un ispettore generale di pubblica sicurezza o questore, membri;

5° di un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al nono, segretario con diritto a voto.

«In caso di assenza del capo della Divisione delle forze armate di polizia, la presidenza della Commissione verrà assunta da un altro capo divisione della Direzione generale di pubblica sicurezza.

«Per le promozioni nei gradi delle guardie scelte, dei brigadieri e dei marescialli appartenenti alla Divisione speciale di polizia di Roma, in luogo del capo sezione di cui al n. 3 del presente articolo, farà parte della Commissione il comandante della Divisione stessa.
«Alla suddetta Commissione è altresì devoluta la scelta degli agenti da promuoversi ai gradi superiori in conformità all'art. 11 del citato R. decreto-legge 11 dicembre 1927, numero 2380».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1928 - Anno VI

Atti dei Governo, registro 270, foglio 168. - Casati.