stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 471

Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (028U0471)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  6-4-1928 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, n. 295, e col R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono soppressi.

Le controversie individuali, che attualmente sono di competenza della giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti dal contratto di impiego privato, quale che ne sia il valore, e ogni altra controversia individuale, derivante da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano valore o effetti di contratti collettivi, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, saranno decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto.

I pretori e i tribunali conosceranno altresì, secondo le norme anzidette, delle azioni promosse dalle Associazioni legalmente riconosciute contro i datori di lavoro o lavoratori per la responsabilità civile loro incombente, giusta l'art. 10, comma 5, della legge 3 aprile 1926, n. 563.