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REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1927, n. 2525

Modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca. (027U2525)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 2940 (in G.U. 07/01/1929, n. 5).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1928 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706; 11 luglio 1904, numero 378; 24 marzo 1921, n. 312; il decreto-legge Luogotenziale 29 aprile 1917, n. 698, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2726; 24 maggio 1925, n. 1140; 11 febbraio 1926, n. 219, e 20 agosto 1926, n. 1771;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche alle disposizioni delle leggi e dei decreti-legge suddetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. l.

Dopo il primo capoverso dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sono aggiunti i seguenti commi:

« Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del presente decreto, purché esse siano presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

« Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque che saranno dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del presente decreto, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

« Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nei due precedenti commi, è abolito il termine stabilito dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e successive modificazioni ».

Il 2° capoverso dell'art. 16 ed il 2° capoverso dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sono completati come segue:

« A tale effetto, gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi entro il termine di due mesi da che ne abbiano ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dalla competente autorità ».

Il 3° capoverso dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art. 16 ».

All'art. 22 medesimo è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

« Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, è prorogato al 30 giugno 1929 ».

Alla legge 24 marzo 1921, n. 312, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 22-bis. - I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 22, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante un triennio consecutivo, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

« Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.

« Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima della emanazione del presente decreto ».