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REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1814

Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1927
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2003)
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Testo in vigore dal: 29-7-2003
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 30  del  R.  decreto-legge  15  marzo  1927,  n.  436,
riguardante la  disciplina  dei  contratti  di  compra-vendita  degli
autoveicoli e l'istituzione  del  pubblico  registro  automobilistico
presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926,  n.  100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la  giustizia  e
gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia  nazionale
e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso ogni sede provinciale  dell'A.  C.  I.  sono  istituiti  tre
registri: 
 
    1° il registro per le autovetture,  gli  autocarri  e  gli  altri
veicoli assimilabili ai predetti; 
 
    2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 
 
    3° il registro per le trattrici agricole. 
 
  Ogni registro puo' constare di piu'  volumi,  distinti  con  numero
progressivo. 
 
  ((I rimorchi con massa uguale o superiore  a  3,5  tonnellate  sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le  autovetture,  gli  autocarri  e  gli  altri
veicoli ad essi assimilabili)).