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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1927, n. 436

Disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U0436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1927.
Il Decreto 6 Ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235) ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 28/10/1927.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510 (in G.U. 29/03/1928, n. 75).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
Testo in vigore dal:  26-10-1927
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Art. 30



Con Regio decreto, da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, verranno emanate le norme transitorie e le altre che saranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del pubblico registro automobilistico.

Al Ministro per le finanze sono concesse le facoltà necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.

La data di entrata in vigore del presente decreto sarà stabilita con decreto dello stesso Ministro per le finanze.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Ministeriale 6 ottobre 1927 (in G.U. 11/10/1927, n. 235), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente Decreto entra in vigore il 28 ottobre 1927.