REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 1071

Uffici e Consigli provinciali dell'economia. (027U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 maggio 1928, n. 1027 (in G.U. 26/05/1928, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 7-7-1927
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 18 aprile 1926, n.  731,  concernente  l'istituzione
dei Consigli provinciali dell'economia; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta l'urgente ed  assoluta  necessita'  di  emanare  ulteriori
disposizioni sui Consigli predetti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la  giustizia  e
gli affari  di  culto,  per  le  finanze,  per  l'interno  e  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In ogni provincia e' istituito, con sede nel capoluogo, un  ufficio
provinciale dell'economia. Ad ogni ufficio e' preposto un direttore. 
 
  Gli  uffici  provinciali  dell'economia  dipendono  dal   Ministero
dell'economia  nazionale,  curano  l'esecuzione  dei  suoi   atti   e
provvedimenti e promuovono,  sotto  le  sue  direttive,  lo  sviluppo
economico della provincia. Essi funzionano altresi'  come  uffici  di
segreteria dei Consigli provinciali dell'economia. 
 
  Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero  dell'economia  nazionale
che abbiano sede nel capoluogo della provincia  possono  essere  fusi
con l'ufficio provinciale dell'economia o ad esso aggregati. 
 
  Gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia che  non  abbiano
sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza  dell'ufficio
provinciale, come sezioni staccate. 
 
  Agli  uffici  provinciali   dell'economia   sono   applicabili   le
disposizioni della legge sui poteri dei prefetti. 
 
  Le  spese  per  il  mantenimento  degli  uffici  provinciali  della
economia sono  interamente  a  carico  del  bilancio  dei  rispettivi
Consigli.