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REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 1071

Uffici e Consigli provinciali dell'economia. (027U1071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 maggio 1928, n. 1027 (in G.U. 26/05/1928, n. 123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare ulteriori disposizioni sui Consigli predetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In ogni provincia è istituito, con sede nel capoluogo, un ufficio provinciale dell'economia. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.

Gli uffici provinciali dell'economia dipendono dal Ministero dell'economia nazionale, curano l'esecuzione dei suoi atti e provvedimenti e promuovono, sotto le sue direttive, lo sviluppo economico della provincia. Essi funzionano altresì come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell'economia.

Tutti gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale che abbiano sede nel capoluogo della provincia possono essere fusi con l'ufficio provinciale dell'economia o ad esso aggregati.

Gli uffici dipendenti dal Ministero dell'economia che non abbiano sede nel capoluogo possono essere posti alla dipendenza dell'ufficio provinciale, come sezioni staccate.

Agli uffici provinciali dell'economia sono applicabili le disposizioni della legge sui poteri dei prefetti.

Le spese per il mantenimento degli uffici provinciali della economia sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Consigli.