stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1927, n. 1046

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali. (027U1046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 1928, n. 1470 (in G.U. 14/07/1928, n. 163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1927 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed -assoluta di agevolare, nell'interesse dell'economia nazionale, la conclusione di alcuni affari speciali di esportazione, con la concessione di una garanzia ai crediti accordati ad importatori esteri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, e con il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere la garanzia dei crediti soggetti a rischi speciali che le imprese nazionali concedono negli affari di esportazione.

L'Istituto stesso terrà una gestione separata di tali rischi.