stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 544

Aggiunte alla tabella dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure, in vista dell'estensione, nell'uso del commercio, degli apparecchi automatici per la misurazione dei carburanti. (027U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1928, n. 1344 (in G.U. 02/07/1928, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-5-1927 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle disposizioni dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n., 2836;
Ritenuta la necessità e l'urgenza d'integrare la tabella dei diritti metrici stabiliti dall'allegato A al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, in vista dell'estensione, nell'uso del commercio, degli apparecchi automatici e semi-automatici per la misurazione dei carburanti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai diritti di verificazione prima indicati nella II parte dell'allegato A al R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836, sono aggiunti i seguenti:

Misure di capacità e strumenti per misurare i liquidi.

1° Chilolitri montati in serie su autocarri, per ognuno . . L. 100
2° Pompe automisuratrici, misuratori automatici o
semi-automatici ad uno o a due vasi abbinati funzionanti
alternativamente o diversi, per ogni strumento della
capacità di

2 ettolitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90
1 ettolitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80
1/2 ettolitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
1/4 ettolitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65
2 decalitri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60
1 decalitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 55
1/2 decalitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50
2 litri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40
1 litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35
3° Misuratori volumetrici a disco oscillante, per ogni
strumento erogante da 1000 a 1800 litri all'ora . . . . » 55
Quando i vasi misuratori di uno strumento portino suddivisioni, è dovuto il diritto stabilito dalla tabella per lo strumento della capacità immediatamente superiore.

Il diritto per ogni strumento, formato dall'unione di due o più degli strumenti suddetti, è pari alla somma di quelli stabiliti rispettivamente per ciascuno di essi.