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REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 383

Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali. (027U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1928, n. 1382 (in G.U. 04/07/1928, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di conferire al Governo i poteri necessari per una generale revisione della circoscrizione dei Comuni del Regno, al fine di adeguarne la efficienza alle nuove ed accresciute esigenze della vita nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto è data facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali, per disporne l'ampliamento o la riunione, o comunque la modificazione, anche all'infuori dei casi previsti dagli articoli 118, 119 e 120 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta.

Con i relativi provvedimenti, da adottarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, saranno stabilite le modalità per la loro attuazione, anche in deroga alle norme stabilite dagli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.