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REGIO DECRETO 9 dicembre 1926, n. 2480

Regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (026U2480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;
Considerata la necessità di emanare un regolamento sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I concorsi a cattedre di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione sono generali e speciali, per accedere rispettivamente alle sedi di secondaria e di primaria importanza: essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.