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REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1830

Norme regolamentari per la tutela del risparmio. (026U1830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 giugno 1927, n. 1108 (in G.U. 09/07/1927, n. 157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-12-1926 al: 14-3-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgente necessità di emanare il regolamento di cui all'art. 6 del decreto-legge predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, numero 1511, e quelle del presente regolamento si applicano alle società, enti e ditte bancarie indicate nel decreto stesso, qui designate con la denominazione generica di «aziende di credito», in quanto le aziende stesse raccolgano depositi.

Le predette disposizioni non si applicano nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, le quali accettino in deposito, per funzione accessoria della loro attività, somme di spettanza dei loro amministratori o del dipendente personale impiegatizio ed operaio o ricevano, eventualmente, depositi in conto corrente per conto di terzi.