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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 1904

Modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. (026U1904)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1928, n. 239 (in G.U. 28/02/1928, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-11-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere alla riforma di alcune disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, soprattutto per quanto concerne la composizione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale istituita con la legge stessa, nonché la costituzione del Consiglio direttivo delle Federazioni provinciali e dei Comitati locali di patronato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'intern, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, le finanze, l'economia nazionale e le corporazioni;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1




Ai primi due commi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:

«L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di trentotto membri, e cioè di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura, e di trentaquattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.

«Dei componenti da nominare con decreto Reale : uno è designato dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, in rappresentanza della Direzione del Partito medesimo; quattro sono designati dal Ministro per l'interno e cinque, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno è designato dal Ministro per gli affari esteri tra i funzionari tecnici del Commissariato dell'emigrazione di grado non inferiore al 6° ; quattro sono scelti dal Ministro per le corporazioni tra i datori di lavoro e i lavoratori in base alle designazioni da farsi dalle Confederazioni rispettive, secondo norme che saranno stabilite con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per l'interno e per le corporazioni; una è scelta dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista tra le iscritte ai Fasci femminili, su designazione della Delegazione generale di sanità dei Fasci medesimi: uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ; uno dalla Croce Rossa Italiana; otto sono scelti dal Ministro per l'interno in altrettante terne proposte rispettivamente dall'Opera nazionale del dopolavoro, dall'Opera nazionale Balilla, dalla Società italiana di ostetricia, dalla Società italiana di pediatria, dall'Associazione italiana per l'igiene, dalla Società italiana di eugenica, dall'Opera nazionale di patronato per le navi-scuola marinaretti e dall'Opera nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; sei sono scelti parimenti dal Ministro per l'interno tra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternità e dei minori, o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme stabilite nel regolamento, tra i soci benemeriti indicati nell'art. 3; e due tra signore dedite all'assistenza medesima».