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REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1907

Disposizioni per i consorzi e le opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale. (026U1907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-12-1926 al: 18-4-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1185, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi forza di legge, relativamente ai consorzi ed alle opere di irrigazione nell'Italia settentrionale e centrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Chiunque intende fare studi e ricerche per la esecuzione di opere di irrigazione deve presentarne domanda al Prefetto della Provincia, indicando i terreni nei quali vuol compiere le relative operazioni ed il tempo entro il quale si propone di attuarle.

Si applicano a questi studi le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.