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REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 1759

Pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia. (026U1759)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1926 al: 24-3-1962
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 22 maggio 1924, n. 786, e successive modificazioni, sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli uffici amministrativi centrali e i funzionari delegati possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordinativi su mandati di anticipazione e i buoni su mandati a disposizione, sieno estinti a cura della Banca d'Italia, esercente le sezioni di Regia tesoreria, mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore, presso la filiale della Banca d'Italia coesistente alla sezione di Regia tesoreria, sulla quale il mandato è assegnato;

b) accreditamento in conto corrente, presso la detta filiale, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore stesso;

c) commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, da spedirsi al medesimo in piego postale assicurato;

d) versamento in conto Corrente postale, al nome del creditore.

La richiesta delle operazioni di che alle lettere a), c) e d), può essere diretta anche alla sezione di tesoreria, dopo che il mandato sia stato emesso e sia pervenuto alla medesima.

Le dichiarazioni di commutazione o di accreditamento in conto corrente che sostituiscono la quietanza del creditore, dovranno risultare, sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria. In caso di titoli pagabili presso gli uffici postali le dichiarazioni di versamento sono firmate dal capo dell'ufficio e, ove esista, dal controllore.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno emanate le ulteriori norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore dal 1° novembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 120. - Casati.