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REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. 1486

Provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze. (026U1486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 febbraio 1927, n. 244 (in G.U. 09/03/1927, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-9-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  e
coordinare   le   pubbliche   manifestazioni   di   intellettualita',
beneficenza, sport e le commemorazioni ed onoranze, per renderle piu'
rispondenti alla loro specifica funzione, ed assicurarne la  migliore
riuscita; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo Primo  Ministro  Segretario  di
Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e  con  il  Ministro
per la pubblica istruzione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le   pubbliche   manifestazioni   di   scienza,   intellettualita',
beneficienza, sport e le commemorazioni ed  onoranze,  non  pos  sono
aver luogo, salve le eccezioni stabilite nel presente decreto  legge,
senza la preventiva  autorizzazione  del  Prefetto  della  Provincia,
nella  quale  la  manifestazione  deve  essere  tenuta,  sentita   la
Commissione di cui al successivo art. 4. 
 
  L'autorizzazione di cui al comma precedente e' data  dal  Capo  del
Governo, sentiti i Ministri  interessati,  quando  le  manifestazioni
assumono importanza nazionale.