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REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. 1486

Provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze. (026U1486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 febbraio 1927, n. 244 (in G.U. 09/03/1927, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-9-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare e coordinare le pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e le commemorazioni ed onoranze, per renderle più rispondenti alla loro specifica funzione, ed assicurarne la migliore riuscita;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le pubbliche manifestazioni di scienza, intellettualità, beneficienza, sport e le commemorazioni ed onoranze, non pos sono aver luogo, salve le eccezioni stabilite nel presente decreto legge, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto della Provincia, nella quale la manifestazione deve essere tenuta, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è data dal Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, quando le manifestazioni assumono importanza nazionale.