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REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1926, n. 1480

Disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, e di quelli ad esse dovuti. (026U1480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 (in G.U. 04/05/1927, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1926 al: 31-3-1948
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di semplificare, mediante arrotondamento delle somme, la esecuzione dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e di quelli ad esse dovuti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I pagamenti per somme superiori a L. 20 e fino a L. 100, dovuti dallo Stato e dalle aziende autonome da esso dipendenti, ovvero da farsi a favore dello Stato e delle aziende medesime, vengono arrotondati di 50 in 50 centesimi, trascurando le frazioni non superiori a centesimi 25.

I pagamenti per somme superiori a L. 100 e sino a L. 5000 vengono eseguiti arrotondando analogamente a lire intere le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.

I pagamenti superiori alle L. 5000, si eseguono per somme arrotondate di 5 in 5 lire, trascurando le frazioni non superiori a L. 2 e 50 centesimi.

L'arrotondamento pei pagamenti da farsi dallo Stato si opera sulla somma netta, tenuto conto delle eventuali ritenute e della tassa di quietanza.