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REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1926, n. 1387

Divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. (026U1387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 (in G.U. 04/05/1927, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1926 al: 7-9-1929
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per limitare il personale in servizio dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per il periodo di un triennio, a decorrere dal 20 agosto 1926, è fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamenti autonomi:

a) di procedere a nuove nomine di personale di ruolo;

b) di assumere personale non di ruolo comunque denominato.