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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 1297

Uso della qualifica di «mutua» e di «popolare» da parte degli istituti di credito. (026U1297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 531 (in G.U. 26/04/1927, n. 96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1926 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, che disciplina l'apertura delle filiali delle Casse di risparmio e l'uso della qualifica di «popolare» da parte degli istituti di credito;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle società di credito che si costituiscano in forma diversa da quella prevista dalle disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII del vigente Codice di commercio è fatto divieto di assumere nella loro denominazione la qualifica di «mutua» o di «popolare».

Lo stesso divieto è fatto alle società di credito attualmente costituite in base alle sopracitate disposizioni del Codice di commercio, quando deliberino di trasformarsi in società anonima.