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LEGGE 25 giugno 1926, n. 1262

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi. (026U1262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1926 al: 21-12-2008
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Art. 1


Per i veicoli di speciali esigenze gli uffici locali del Genio civile potranno consentire eccedenze fino a centimetri 30 misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruota di diametro non inferiore a metri 1.80, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione».

«Art. 2. - Il primo e l'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sono modificati come segue:

«Primo comma: I proprietari dei veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre una targa metallica portante in caratteri chiaramente visibili il loro nome e cognome o la denominazione della ditta e il Comune di residenza. Questa disposizione non si applica agli autoveicoli.

«Ultimo comma: Disposizioni speciali per i veicoli a trazione animale in servizio pubblico e per i veicoli trascinati a braccia possono essere emanate nei regolamenti comunali».

L'art. 1 è sostituito dal seguente articolo:

«I Prefetti possono autorizzare i Comuni a consentire ai singoli proprietari di continuare ad usare veicoli a trazione animale non conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 1 ed al primo comma dell'art. 24 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per periodi che non oltrepassino il 31 dicembre 1926».

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente articolo:

«È vietato per i veicoli di qualunuqe natura l'uso del freno cosidetto a scarpa.

«Tuttavia i Prefetti potranno autorizzare i Comuni a consentire il detto uso non oltre il 31 dicembre 1926, nei casi in cui i veicoli siano ancora sprovvisti di altro freno, o lo abbiano non sufficientemente efficace senza l'ausilio della scarpa».

8 febbraio 1925, n. 165, recante provvedimenti sul prezzo dell'energia elettrica.

31 dicembre 1925, n. 2514, sulla determinazione del posto di anzianità per gl'ingegneri del soppresso Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici, aggregati al Regio corpo del Genio civile.

31 dicembre 1925, n. 2539, che autorizza l'anticipazione di fondi per liquidare la gestione di stralcio dell'ex Commissariato generale civile della Venezia Giulia.

31 dicembre 1925, n. 2541, che proroga il termine per l'emanazione di norme integrative a quelle vigenti in materia stradale.

14 gennaio 1926, n. 140, concernente modificazioni all'articolo 24 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173.

7 febbraio 1926, n. 191, recante disposizioni in riguardo alla concessione delle opere di bonifica e idrauliche ed alla sistemazione dei bacini montani.

4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulla tariffe dell'energia elettrica.

1° aprile 1926, n. 751, che approva una convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di opere di navigazione interna nella Valle del Po.

3 aprile 1926, n. 264, col quale sono stati prorogati i termini di decadenza del contributo dello Stato per la case cooperative fra agenti ferroviari.

3 aprile 1926, n. 706, recante provvedimenti per agevolare la costruzione di abitazioni nei Comuni danneggiati da terremoti.

3 aprile 1926, n. 757, contenente norme relative alle elettrificazioni di ferrovie in regime di concessione all'industria privata e di tranvie extra urbane.

Ministero dell'economia nazionale.

28 novembre 1919, n. 2405; 1° febbraio 1920, n. 189; 18 febbraio 1920, n. 328; 25 aprile 1920, n. 572; 3 giugno 1920, n. 984; 8 giugno 1920, n. 864; 10 novembre 1920, n. 1666; 20 gennaio 1921, n. 142; 3 aprile 1921, n. 571, relativi al finanziamento di lavori pubblici e di colonizzazione interna.

11 febbraio 1926, n. 219, che proroga il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per il riesame dei diritti esclusivi di pesca.

3 aprile 1926, n. 618, recante disposizioni integrative e modificative delle leggi concernenti la costituzione di centri di colonizzazione nell'Agro Romano.

18 aprile 1926, n. 800, che istituisce l'Istituto nazionale per l'esportazione.

16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro.

Ministero delle comunicazioni.

22 novembre 1925, n. 2152, riguardante l'aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

22 novembre 1925, n. 2153, riguardante la tariffa speciale postale per il carteggio della lotteria a beneficio dell'Unione italiana dei ciechi.

3 gennaio 1926, n. 159, contenente alcune deroghe alle disposizioni della Convenzione principale del Gottardo.

9 gennaio 1926, n. 840, riguardante l'autorizzazione alla Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 12 milioni di lire per la sistemazione ferroviaria Anzio-Nettuno.

Tabella B.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

4 marzo 1926, n. 403.

21 marzo 1926, n. 491.

3 aprile 1926, n. 565.

3 aprile 1926, n. 566.

3 aprile 1926, n. 667.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea

- Rocco - Volpi - Fedele -

Giuriati - Belluzzo - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.